1. Non sono ammesse a contributo le seguenti spese:
a) spese non rientranti nella programmazione sanitaria provinciale;
b) l’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla spesa per la quale viene richiesto il contributo, dichiarata detraibile dall’ente;
c) spese per l’acquisto di terreni;
d) spese per l’acquisto di materiale di consumo;
e) ogni altra spesa per la quale non sono stati forniti sufficienti chiarimenti o adeguata documentazione;
f) tutte le spese per attività non conformi agli obiettivi di cui all’articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.