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In vigore al: 21/11/2014

f) Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 71)-
Commissioni valanghe e modifiche di varie leggi provinciali

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1)
Pubblicato nel B.U. 21 maggio 2013, n. 21.

Art. 2 (Istituzione e nomina)

(1) I comuni possono istituire commissioni valanghe.

(2) La commissione valanghe deve essere istituita se per il rilascio del benestare all’apprestamento delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è necessario l’esame da parte della commissione stessa.

(3) Per gli impianti a fune in servizio pubblico l’assessore o l’assessora provinciale per la mobilità prescrive l’istituzione di una commissione valanghe nel caso in cui l’ispettorato forestale territorialmente competente comunichi all’Ufficio provinciale Trasporti funiviari che una tratta dell’impianto a fune è da considerarsi a rischio valanghivo per mutate circostanze.

(4) La commissione valanghe è nominata dal consiglio comunale. Essa è composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti che conoscono la zona e le relative condizioni meteorologiche, nivologiche e valanghive. Il personale della Ripartizione provinciale Foreste, se nominato componente della commissione valanghe, è posto in servizio per l’assolvimento delle relative attività.

(5) Ogni commissione valanghe nomina al suo interno il componente che la presiede e il componente che sostituisce il o la presidente. Il o la presidente della commissione valanghe è componente di diritto del centro operativo comunale di cui all’articolo 3 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15. La commissione valanghe è commissione tecnica con funzione consultiva per il centro operativo comunale.

(6) La commissione valanghe può suddividersi in sottocommissioni che sono composte da almeno tre componenti.

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