(1) Dopo il comma 5 dell’Art. 11 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
„6. L’utilizzo di stanziamenti di spesa di competenza, per un ammontare complessivo pari all’avanzo d’amministrazione presunto applicato ai sensi del comma 5 e non derivante da rendiconti già parificati dalla Corte dei Conti, è subordinato alla parificazione da parte della stessa del rendiconto dell’esercizio precedente. A tal fine è allegato al bilancio di previsione l’elenco dei capitoli di spesa con l’indicazione del relativo importo. La Giunta provinciale con propria delibera, fermo restando l’importo complessivo riportato nell’elenco di cui al presente comma, può apportare modifiche con riferimento sia ai capitoli di spesa che agli importi. Qualora l’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto parificato dalla Corte dei Conti sia inferiore a quello applicato ai sensi del comma 5, la Giunta provinciale, entro 15 giorni dall’avvenuta parificazione, individua gli stanziamenti di spesa di competenza che non possono essere utilizzati per un ammontare pari al minor avanzo.”
(2) Il comma 3 dell'articolo 22 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. La legge finanziaria stabilisce il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l’assunzione di prestiti per il finanziamento di spese in conto capitale. Stabilisce altresì il livello massimo delle garanzie principali e sussidiarie prestabili dalla Provincia a favore di enti o terzi.”
(3) Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“4. Gli stanziamenti necessari alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti alla prestazione delle garanzie fideiussorie e all’acquisizione al bilancio delle entrate derivanti dal recupero delle somme erogate a fronte delle garanzie medesime sono iscritti fra le partite di giro del bilancio provinciale.”
(4) Il comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:
„2. Si può prescindere dalla presentazione del disegno di legge quando dalla manovra di assestamento derivino maggiori entrate non superiori al tre per cento del volume finanziario del bilancio di previsione iniziale. In quest'ultima ipotesi la Giunta provinciale adotta apposita deliberazione da trasmettere, entro il termine di cui al comma 1, al Consiglio provinciale insieme alla deliberazione di approvazione del rendiconto dell'esercizio prevista dall'articolo 62, comma 1.”