(1) Fermo restando il rispetto dei principi di razionalizzazione della spesa sanitaria contenuti nel decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Giunta provinciale adotta provvedimenti che tengono luogo delle specifiche misure previste dagli articoli 2, 5, 14 e 15, commi da 12 a 21 - esclusa la lettera d) del comma 13 - del succitato decreto legge. L’attuazione dei citati provvedimenti garantisce nel triennio 2012-2014 un risparmio cumulativo della spesa in ambito sanitario provinciale, di parte corrente e per investimenti, di complessivi 50 milioni di euro rispetto agli stanziamenti 2011. Almeno la metà di detti risparmi deve essere ottenuta entro il 2013. La metà di detti risparmi deve essere realizzata entro il 2013. 9)
(2) Questo articolo è approvato anche in relazione alle finalità di cui al decreto- legge 7 maggio 2012, n. 52, e successive modifiche.