(1) Il comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Gli interventi di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 2 vengono disposti, sulla base del programma unitario degli interventi approvato dalla Giunta provinciale, dall'assessore provinciale all'edilizia abitativa. I relativi mezzi possono essere gestiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e del relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 16 dicembre 2002, n. 49.”
(2) L'articolo 71/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
"Art. 71/bis (Recupero di abitazioni)
1. Per favorire i lavori di recupero riguardanti abitazioni del patrimonio edilizio esistente, può essere concesso ai proprietari per ogni abitazione un contributo a fondo perduto non superiore a quello previsto dall'articolo 71, comma 1. I relativi criteri sono stabiliti dalla Giunta provinciale. Ai sensi del presente articolo, nell'atto unilaterale d'obbligo di cui all'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, deve essere previsto l'obbligo di locare le abitazioni recuperate a persone che sono in possesso dei requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali di cui all'articolo 45.”