(1) Dopo l’Art. 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 28/bis (Misure di trasparenza)
1. In attuazione dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità e accessibilità totale, a decorrere dal 1° luglio 2013 la Provincia, gli enti da essa dipendenti e quelli a ordinamento provinciale, comprese le società partecipate, le società in-house e le aziende speciali, rendono accessibili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sui propri siti internet, con link visibile nella homepage, i provvedimenti che dispongono:
- la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, premi, incentivi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere alle imprese;
- l’attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, ad esclusione dei trattamenti relativi ai rapporti di lavoro dipendente;
- l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e privati.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 possono essere attuati mediante l’utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazione.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 rimangono pubblicati per un anno.
4. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione di importo superiore a 1.000 euro.
5. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. La Giunta provinciale è autorizzata ad emanare direttive integrative in merito alle pubblicazioni di cui al presente articolo.”
(2) Dopo il comma 4 dell'articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“5. Dai fatti e dalle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 è esclusa la mancata comunicazione di informazioni sull'ottenimento di sovvenzioni, contributi, sussidi e borse di studio, premi, incentivi, o altre agevolazioni economiche di qualsiasi tipo agli uffici provinciali che concedono e liquidano tali importi.”