(1) Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
"i) agevolazione, consistente in una detrazione d'imposta, per le abitazioni (categoria catastale A) e per le unità immobiliari (categoria catastale D) che servono anche da abitazione, con le relative pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 di proprietà di imprese, nelle quali uno dei titolari dell'impresa e iI suo nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza e dimora abituale."