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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 211)
Disciplina di professioni turistiche

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1)
Pubblicata nel B.U. 11 dicembre 2012, n. 50.

Art. 10 (Obblighi e divieti)

(1) Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici/le accompagnatrici turistiche nell’esercizio delle loro funzioni non possono esercitare attività estranee alla loro professione ed in particolare attività di carattere commerciale. Il divieto comprende inoltre l’esercizio di ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e l’accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di alberghi, agenzie di viaggio, pubblici esercizi e simili.

(2) È vietato avvalersi nell’esercizio di un’impresa dell’opera di soggetti non abilitati all’esercizio delle professioni di cui all’Art. 2, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7.

(3) Per l’esercizio delle professioni di cui all’articolo 2 è necessario possedere la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alla visita o all’attività prevista.