1. Delle planimetrie di edifici divisi in porzioni materiali di cui all’articolo 74 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499, nel testo vigente, allegate in forma cartacea a domande tavolari presentate prima del 15 settembre 2011, di quelle presentate in forma cartacea nel periodo dal 15 settembre 2011 al 31 dicembre 2011 e di quelle relative ai comuni catastali non ancora informatizzati fino al momento dell’entrata in vigore del Libro fondiario informatizzato del comune catastale fissato ai sensi dell’articolo 24 della L.R. 14 agosto 1999, n. 4, viene formata una copia informatica a mezzo scansione. L’originale delle planimetrie rimane nella raccolta documenti.