La persona che richiede le prestazioni, in base alla valutazione professionale della responsabile tecnica o del responsabile tecnico del servizio di assistenza domiciliare, non dispone delle necessarie capacità e possibilità in riferimento alle prestazioni che richiede ed è impossibilitata ad organizzarle e realizzarle senza un sostegno esterno.
Le risorse familiari e/o extrafamiliari della persona, in base alla valutazione professionale della responsabile tecnica o del responsabile tecnico del servizio di assistenza domiciliare, non sono presenti o sono presenti in misura insufficiente; quindi la situazione della persona non può essere risolta senza il contributo dell’assistenza domiciliare (principio di sussidiarietà).
Il beneficio dell'assegno di cura, la presentazione della relativa domanda, o l’inquadramento ai fini dell’assegno di cura non costituiscono prerequisiti per l'accesso alle prestazioni dell’assistenza domiciliare.
Le persone dimoranti in una struttura residenziale non hanno diritto alle prestazioni domiciliari, ad eccezione degli utenti dei servizi di accompagnamento abitativo o di altri servizi per cui ciò è esplicitamente previsto.