(1) Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale pubblica deve essere autorizzato dalla Ripartizione provinciale Agricoltura.
(2) La domanda di autorizzazione deve contenere:
(3) Al momento del rilascio dell'autorizzazione alla stazione di monta è attribuito un codice.
(4) L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile. La Ripartizione provinciale Agricoltura revoca l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.
(5) Su espressa richiesta, l'autorizzazione a gestire le stazioni di monta pubblica equina può essere estesa anche al prelevamento del materiale seminale dagli stalloni ed alla successiva utilizzazione dello stesso materiale sulle fattrici presenti nella stazione. In tal caso il richiedente deve indicare nella domanda anche il nome, il cognome, i dati anagrafici, il codice univoco nazionale e l’indirizzo del veterinario che garantisce la regolarità del prelevamento e dell'utilizzazione del materiale seminale.