4.1. La domanda e la documentazione necessaria devono essere presentate presso l’Ufficio provinciale competente in materia di caccia.
4.2. In caso di domanda incompleta il Direttore dell‘ufficio provinciale competente in materia di caccia sollecita per iscritto la presentazione dei documenti o dati mancanti fissando un termine comunque non superiore a 15 giorni.
4.3. L’ufficio provinciale competente in materia di caccia procede alla verifica sull’ammissibilità a contributo delle spese preventivate nonché alla valutazione della loro congruità anche in relazione alle attività svolte nell’anno precedente.