(1) Per attrezzature ed equipaggiamenti necessari ed idonei del servizio soccorso di cui all’articolo 13, comma 2, si intendono:
(2) Ogni intervento di soccorso sulla pista è documentato per iscritto.
(3) La formazione del personale di soccorso comprende di norma una formazione di più giorni in materia di pronto soccorso, prevedendo elementi fondamentali della rianimazione per soccorritori laici e della cura di traumi. Inoltre il personale di soccorso deve dimostrare di aver assolto una formazione specifica nella tecnica di soccorso. La formazione del personale di soccorso è integrata periodicamente mediante corsi di aggiornamento.
(4) Per il personale di soccorso secondo questo articolo vale l’obbligo del casco.