(1) Il comma 1 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:
“1. Per il rilascio delle licenze temporanee di cui all’articolo 9, comma 2, della legge non è richiesta una qualificazione professionale. Tali licenze sono rilasciate per gli esercizi e per le manifestazioni d’intrattenimento o di svago e simili con autorizzazione temporanea, quando la dimensione degli esercizi e il tipo di intrattenimento o svago offerto ne giustifichino la richiesta e l’attività di somministrazione possa essere ritenuta una valida integrazione dei servizi offerti. La somministrazione di pasti e bevande è effettuata esclusivamente nell’orario di apertura del locale o nel corso della manifestazione.”