(1) Qualora la documentazione prescritta dall’articolo 6, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, manchi o sia incompleta, si configura una violazione che non determina danni irreversibili. Di conseguenza la violazione comporta una sanzione ai sensi delle norme procedurali di cui all’articolo 4/bis della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.