(1) Gli interventi di risanamento dei ponti si suddividono nelle seguenti tipologie:
(2) Per gli interventi di adeguamento e miglioramento è necessario provvedere, ad opera ultimata, ad un nuovo collaudo statico da parte di un ingegnere abilitato; per gli interventi di riparazione è invece sufficiente una relazione del Direttore dei lavori a opera ultimata.