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1. I criteri allegati alla presente deliberazione per l'assegnazione di 150 miniappartamenti previsti per il personale sanitario dell'Azienda Sanitaria di Bolzano dall'articolo 22/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 79 del 14.01.2002, sono approvati.
2. L'allegato costituisce parte integrante della presente deliberazione.
3. Prima che i 150 miniappartamenti vengano affittati al personale sanitario dell'Azienda Sanitaria di Bolzano, tra l'Istituto per l'edilizia sociale (IPES) e l'Azienda Sanitaria di Bolzano deve essere stipulata una convenzione nella quale sono disciplinate più dettagliate modalità per l'applicazione dei presenti criteri. Nella convenzione, l'Azienda Sanitaria di Bolzano dovrà impegnarsi ad assumersi la garanzia per l'eventuale mancato pagamento dei canoni di locazione. Qualora un miniappartamento non dovesse essere occupato per più di trenta giorni all'anno, l'Azienda Sanitaria di Bolzano è obbligata a corrispondere all'IPES a partire dal 31° giorno una indennità nella misura del canone provinciale.
4. Qualora singoli miniappartamenti non dovessero essere occupati per un periodo ininterrotto superiore a novanta giorni, i miniappartamenti possono essere assegnati a richiedenti che ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2601 del 19.07.2004 hanno presentato domanda per l'ammissione a una casaalbergo per lavoratori. Tale disposizione si applica a partire dall'01.01.2006.
5. La presente deliberazione sarà pubblicata ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegato Criteri per l'assegnazione dei 150 miniappartamenti per il personale sanitario dell'Azienda Sanitaria di Bolzano Art. 1
Nomina delle persone legittimate all'assegnazione
1. Le persone a cui deve essere assegnato un miniappartamento vengono designate dall'Azienda Sanitaria di Bolzano. Art. 2
Definizione di “personale sanitario”
1. Ai sensi dell'articolo 22/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n 13, e successive modifiche, si ritengono “personale sanitario” le seguenti categorie: a) Il personale dipendente e il personale con incarico libero-professionale rispettivamente il personale convenzionato (contratti d'opera, consulenze, eccetera) del ruolo sanitario e tecnico:MedicoOdontoiatraVeterinarioPsichiatraFarmacistaBiologoChimicoFisicoPsicologoOstetricoAssistente sanitarioInfermiere professionaleInfermiere psichiatricoInfermiere pediatricoInfermiere genericoPuericultriceDietistaTecnico sanitario di Laboratorio biomedicoTecnico sanitario di Radiologia medicaTecnico per la neurofisiopatologiaFisioterapistaLogopedistaTerapista occupazionaleTerapista della neuro-psicomotricità dell'età evolutivaTecnico della riabilitazione psichiatricaMassaggiatorePodologoOdontotecnico specializzatoIgienista dentaleTecnico audiometristaOrtottico-Assistente oftalmologoTecnico per la prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoroAssistente socialeEducatore professionaleAssistente tecnico addetto alle apparecchiature biomedicheAssistente tecnico - Tecnico informaticoOperatore della centrale di emergenza sanitaria 118Operatore tecnico addetto al servizio odontoiatricoAusiliario specializzatoOperatore socio-sanitarioOperatore tecnico addetto all'assistenzaOperatore tecnico addetto all'assistenza psichiatrica; b) Il personale del ruolo sanitario e tecnico sopraelencato, che svolge attività di formazione ed aggiornamento presso l'Azienda Sanitaria di Bolzano:Personale volontarioTirocinanteFrequentatoreMedico ospitePersonale specializzandoStudente universitario. Art. 3
Durata dell'assegnazione
1. I miniappartamenti realizzati per il personale sanitario dell'Azienda Sanitaria di Bolzano in attuazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 79 del 14.01.2002 possono essere occupati dagli assegnatari al massimo per cinque anni. Art. 4
Requisiti per l'assegnazione di un miniappartamento
1. Per ottenere l'assegnazione di un miniappartamento per il personale sanitario dell'Azienda Sanitaria di Bolzano, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti: a) Deve appartenere al personale sanitario dell'Azienda Sanitaria di Bolzano;b) Il contratto di lavoro con l'Azienda Sanitaria di Bolzano può prevedere un trattamento economico che non superi la quarta fascia di reddito di cui all'articolo 58, comma 1, lettera d), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. 2.Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non si applica in caso di permanenza fino ad un massimo di sei mesi. 3.Se non ci sono sufficienti richiedenti che non superano la quarta fascia di reddito, possono essere considerati anche richiedenti con un reddito più elevato. Art. 5
Termine per la presentazione delle domande
1. Le domande per l'assegnazione di un miniappartamento e la documentazione a prova dei requisiti previsti dall'articolo 4 dei presenti criteri possono essere presentate presso l'Azienda Sanitaria di Bolzano tutto l'anno. 2. Nella domanda deve essere indicato, pena inammissibilità, anche l'indirizzo di notifica del richiedente. Qualora l'indirizzo subisca una variazione, il richiedente deve informare entro 30 giorni l'Azienda Sanitaria di Bolzano. Art. 6
Iscrizione nella graduatoria cronologica
1. In presenza dei requisiti minimi, il richiedente viene iscritto dall'Azienda Sanitaria di Bolzano in una graduatoria cronologica in base alla data di presentazione della domanda. 2. L'esame delle domande di assegnazione di un miniappartamento avviene entro 30 giorni dalla loro presentazione all'Azienda Sanitaria di Bolzano. 3. I nomi dei richiedenti a cui va assegnato un miniappartamento sono comunicati dall'Azienda Sanitaria di Bolzano in osservanza della graduatoria cronologica all'IPES. 4. Le graduatorie cronologiche sono pubblicate all'albo dell'Azienda Sanitaria di Bolzano. Art. 7
Assegnazione e consegna del miniappartamento
1. In base alla nomina da parte dell'Azienda Sanitaria di Bolzano ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dei presenti criteri i miniappartamenti disponibili sono assegnati ai richiedenti dal Presidente dell'IPES rispettivamente da un suo delegato. 2. L'IPES comunicherà ai richiedenti - nelle forme che ritiene idonee - le necessarie modalità, nonché il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione, entro il quale dovrà essere occupato il miniappartamento. Su richiesta motivata può essere concessa una proroga di 15 giorni. La proroga del termine di occupazione del miniappartamento non fa venire meno l'obbligo di corrispondere il canone di locazione. 3. Prima della consegna del miniappartamento, l'assegnatario sottoscrive il regolamento interno approvato dall'IPES, e consegna la ricevuta di versamento della cauzione, pari al canone per tre mesi. I dati personali dell'assegnatario vengono comunicati all'organo di polizia competente. 4. Al momento della consegna del miniappartamento, ogni richiedente - a pena di esclusione dall'elenco degli aventi diritto - ha l'obbligo di consegnare una fotografia, con la quale sia possibile accertare la sua identità sia al momento della consegna sia durante la sua permanenza nel complesso residenziale. Art. 8
Canone di locazione
1. Il canone di locazione dovuto per il miniappartamento corrisponde al canone provinciale. Inoltre sono dovute le spese accessorie in base all'articolo 114 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e le spese per i servizi di portineria. 2. Per il calcolo del canone di locazione dovuto dal singolo assegnatario, deve essere rapportato il canone provinciale commisurato per l'intero complesso residenziale alla superficie abitabile dei singoli miniappartamenti. 3. Poiché i miniappartamenti sono ammobiliati, il canone di locazione così commisurato in base al comma 2 è aumentato del 30 per cento. Art. 9
Decadenza dall'assegnazione del miniappartamento
1. La mancata occupazione del miniappartamento entro il termine fissato dall'articolo 7, comma 2, dei presenti criteri rispettivamente l'inadempimento degli obblighi connessi con l'assegnazione prima della consegna del miniappartamento determina la decadenza dall'assegnazione del miniappartamento, con la conseguente cancellazione dalla lista degli aventi diritto da parte dell'Azienda Sanitaria di Bolzano. Art. 10
Diritto alla permanenza nel miniappartamento
1. Senza pregiudizio della durata massima di cinque anni di cui all'articolo 3 dei presenti criteri, la permanenza può perdurare finché sussistono i requisiti generali per l'assegnazione del miniappartamento e purché non si verifichino le fattispecie che determinano la revoca dell'assegnazione indicate all'articolo 11 dei presenti criteri. 2. L'assegnazione del miniappartamento è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi. Non è ammesso dare ospitalità a persone esterne al complesso residenziale, benché legate da rapporti di parentela o di amicizia con l'assegnatario. 3. Persone esterne al complesso residenziale possono essere ammesse nelle sale o negli ambienti comuni al solo fine di poter partecipare a manifestazioni di carattere sociale o culturale. Art. 11
Revoca dell'assegnazione e obbligo di rilascio
1. Le seguenti fattispecie determinano la revoca dell'assegnazione del miniappartamento: a) la condanna di primo grado in sede penale per i delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale;
b) l'abuso di droghe o l'abuso di sostanze alcoliche, che si riveli molesto per gli altri assegnatari, qualora, in entrambi i casi, ciò sia stato contestato tre volte per iscritto dalla direzione del complesso residenziale;
c) la detenzione o lo spaccio di droghe, comprovato da comunicazione scritta dell'autorità giudiziaria;
d) la reiterata violazione del regolamento interno, nonostante diffida ripetuta per tre volte;e) la morosità accertata nel pagamento all'IPES di due mensilità del canone di locazione;f) la revoca del permesso di soggiorno per assegnatari stranieri;g) la cessazione del rapporto di lavoro con l'Azienda Sanitaria di Bolzano;h) il decorso del termine quinquennale di cui all'articolo 3 dei presenti criteri;i) la cessione del miniappartamento a terzi;j) la ripetuta aggressione ad altri assegnatari dopo due intimazioni scritte a desistere da tale condotta;
l) l'uso del miniappartamento per scopi immorali penalmente rilevanti;m) L'ospitalità di persone esterne al complesso residenziale, benché legate da rapporti di parentela o di amicizia con l'assegnatario.
2. In caso di comprovata presenza di un motivo di revoca ai sensi del comma 1, il Presidente dell'IPES o la persona da lui delegata revoca l'assegnazione del miniappartamento e ordina all'assegnatario di lasciare libero il miniappartamento entro il termine previsto dall'IPES nel regolamento interno. La revoca comporta l'esclusione dell'assegnatario dall'assegnazione di un miniappartamento o di un posto letto in una casaalbergo per lavoratori per la durata di cinque anni. In caso di mancato rilascio volontario del miniappartamento, si procede al rilascio forzoso, così come previsto dal regolamento interno del complesso residenziale. Art. 12
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione dei 150 miniappartamenti realizzati per l'Azienda Sanitaria di Bolzano ha la precedenza il personale sanitario attualmente sistemato nella casa albergo “Bagni di Zolfo”.