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In vigore al: 21/11/2014

Delibera 9 dicembre 2002, n. 4567
L'assunzione temporanea al servizio provinciale - aggiornamento della normativa (modificata con delibera n. 196 del 25.2.2014)

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4. Cancellazione dalla graduatoria, perdita della precedenza

4.1 Qualora, senza giustificato motivo, un aspirante non accetti l'offerta di un posto o non presenti i documenti entro il termine fissato oppure non inizi servizio alla data convenuta, è cancellato dalla corrispondente graduatoria, a meno che non si tratti della graduatoria di un profilo professionale per il quale è stato indetto il reclutamento mediante prove selettive.

L'impiegato che si dimette volontariamente dal servizio è cancellato dalla relativa graduatoria.

Altri casi di cancellazione sono previsti per scarso rendimento e per motivi disciplinari (vds. cfr. 8)

L'assegnazione nonché l'accettazione di un posto fisso (a tempo indeterminato oppure di ruolo) comporta la cancellazione dell'aspirante dalla relativa graduatoria.

4.2 Un aspirante cancellato da una graduatoria può ripresentare immediatamente la domanda di inserimento nella prossima graduatoria. Chi però, senza giustificato motivo, benché invitato, non si sottopone alle prove selettive di un reclutamento oppure non le supera, è cancellato dalla graduatoria del relativo profilo professionale per la durata di sei mesi. Trascorso tale periodo, che decorre dal primo giorno di pubblicazione della graduatoria della procedura concorsuale, l’interessato può presentare una nuova domanda di assunzione.

4.3 Perde la precedenza nella graduatoria, dovuta ad un incarico a tempo determinato, colui che senza giustificato motivo non si sottopone alle prove di un concorso oppure di un reclutamento alle quali è stato invitato oppure qualora non riesca a conseguire l'idoneità.