(1) Tutte le abitazioni oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge, a partire dall'entrata in vigore della stessa legge sono soggette alle disposizioni degli articoli 62, eccettuato il comma 5, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70, nonché degli articoli 84, 85 ed 86.
(2) Per le abitazioni di cui al comma 1, in caso di autorizzazione al trasferimento dell'agevolazione e del vincolo su un'altra abitazione ai sensi dell'originario articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, od ai sensi dell'articolo 63, a carico della nuova abitazione viene annotato l'originario vincolo di cui all'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4.
(3) Per le domande di agevolazione edilizia presentate prima del 27 gennaio1999, su richiesta motivata del beneficiario l'assessore provinciale all'edilizia abitativa può concedere deroghe al limite della misura massima delle ipoteche previsto dal comma 5 dell'articolo 62.192)