(1) Previa autorizzazione da parte dell'amministrazione provinciale, l'IPES può affittare abitazioni alla comunità comprensoriale competente per territorio, a enti, cooperative o associazioni, il cui fine statutario è l'assistenza di persone che appartengono alle particolari categorie sociali di cui all'articolo 22, comma 3.
(2) La locazione di abitazioni può essere effettuata solo a quegli enti, cooperative o associazioni che hanno stipulato con l'amministrazione provinciale una convenzione per l'assistenza di persone appartenenti alle particolari categorie sociali.