(1) Gli emigrati all'estero già residenti per almeno cinque anni in provincia prima dell'emigrazione ed i loro coniugi non separati, i quali intendono ristabilire la loro residenza in provincia, sono parificati agli effetti della presente legge alle persone residenti in provincia.
(2) Agli effetti della presente legge, del reddito da lavoro subordinato ed equiparato conseguito all'estero si tiene conto nei limiti del corrispondente reddito conseguibile per contratto collettivo in provincia. Il periodo di lavoro prestato all'estero si considera prestato nella provincia.