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In vigore al: 30/09/2014

Delibera N. 4568 del 28.12.2007
Criteri e modalità per la concessione di aiuti per i controlli in agricoltura biologica

...omissis...

- di approvare i criteri e le modalità per la concessione di aiuti per i controlli in agricoltura biologica come allegati al presente provvedimento;

- di trasmettere alla Commissione ai sensi dell'articolo 20 del citato regolamento n. 1857/2006, entro dieci giorni lavorativi prima dell'applicazione del presente regime d'aiuto, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, una sintesi delle informazioni relative al medesimo.

 
Criteri e modalità per la concessione di aiuti per i controlli in agricoltura biologica
 
 

1. Oggetto dell'aiuto

 
I presenti criteri e modalità stabiliscono, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, recante „Norme per l'agricoltura biologica”, disposizioni per la concessione di aiuti per l'esecuzione dei controlli. Essi soddisfano le condizioni di cui all'articolo 14, comma 2 lettera f), del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della CE n. L 358 del 16.12.2006, e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
 

2. Beneficiari dell'aiuto

 
Possono beneficiare del presente aiuto gli operatori dell'agricoltura biologica iscritti all'elenco provinciale, sezione produttori agricoli, ai sensi dell'articolo 4 della succitata legge provinciale.
 

3. Spese ammissibili

 
3.1 L'aiuto è concesso a sostegno dei costi dovuti per l'esecuzione dei controlli ordinari eseguiti annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge provinciale n. 3/2003. Sono escluse le spese sostenute per l'esecuzione di controlli straordinari.
 
3.2 Non possono essere concessi aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dal produttore stesso o nei casi in cui la normativa comunitaria preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri.
 

4. Misura dell'aiuto

 
4.1 La misura dell'aiuto ammonta fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, purché non venga oltrepassato annualmente l'importo di euro 3.000,00 a beneficiario.
 
4.2 L'aiuto è concesso per un massimo di cinque anni.
 

5. Presentazione e istruttoria delle domande

 
5.1 La domanda deve essere presentata assieme alla copia della fattura saldata all'ufficio provinciale frutti-viticoltura della Ripartizione Agricoltura entro il 31gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
Per ogni anno di riferimento può essere presentata una sola fattura.
 
5.2 L'ufficio provinciale frutti-viticoltura procede alla verifica sull'ammissibilità delle spese nonché alla valutazione della loro congruità e provvede alla liquidazione dell'aiuto.
 

6. Revoca

 
6.1 Qualora nella verifica della documentazione di spesa presentata al fine della liquidazione del contributo venga accertata la mancanza dei presupposti per la concessione del contributo in riferimento a singole spese, il relativo beneficiario decade dall'agevolazione concessa in riferimento a queste ed il contributo è ridotto in proporzione.
 
6.2 Qualora invece venga accertata in occasione o dopo la liquidazione del contributo la mancanza dei presupposti per le sua concessione o la presenza di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione del contributo o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere il contributo, il relativo beneficiario decade dallo stesso e, qualora già erogato, deve restituirlo maggiorato degli interessi legali.
 

7. Controlli

 
7.1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modificazioni, i controlli a campione vengono eseguiti annualmente nella misura minima del 6 per cento delle iniziative agevolate.
 
7.2 La scelta delle iniziative da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante un'estrazione a sorte effettuata da parte di una commissione composta dal direttore della Ripartizione provinciale agricoltura o un suo delegato, dal direttore dell'ufficio competente ad erogare il rispettivo aiuto e dal funzionario addetto. In ordine all'estrazione e dal rispettivo esito viene redatto apposito verbale.
 
7.3 I controlli amministrativi, nonché i sopralluoghi sono eseguiti da impiegati della Ripartizione provinciale agricoltura e convalidati mediante un verbale di accertamento.
 
7.4 In caso di accertare irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.

8. Divieto di cumulo

 
Gli aiuti previsti dal presente provvedimento non sono cumulabili con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli  stessi costi ammissibili.
 

9. Efficacia e applicabilità

 
9.1 Il presente regime d'aiuti diviene efficacie dopo che la commissione ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1857/2006 ha confermato il ricevimento della sintesi delle rispettive informazioni mediante ricevuta contrassegnata da un numero d'identificazione.
 
9.2 Il presente regime d'aiuti si applica fino al 31 dicembre 2013.
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