(1) Per le violazioni concernenti l’omessa presentazione di atti o documenti oppure per la mancata restituzione o trasmissione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 200,00 euro.
(2) In caso di ritardo o omissione nel versamento dell’imposta si applica la sanzione prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
(3) In caso di omessa, incompleta o erronea dichiarazione si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 100,00 euro.
(4) Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
(5) Sulle somme dovute per le imposte non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale di cui all’articolo 1284 del codice civile, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.