In vigore al

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In vigore al: 17/05/2013

h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1988, n. 371)
Testo unico delle leggi sull'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale

1)

Pubblicato nel Suppl. Ord., n. 2 al B.U. 7 marzo 1989, n. 11.

Art. 0

Il Presidente della giunta provinciale visto l'articolo 80 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 122), concernente l'emanazione di un testo unico delle leggi provinciale sull'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale, risultante dalle norme legislative attualmente in vigore; Viste le norme che regolano l'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale, contenute nelle L.P. 5 settembre 1964, n. 153), L.P. 25 marzo 1966, n. 44), L.P. 20 novembre 1968, n. 215), L.P. 3 settembre 1969, n. 86), L.P. 16 agosto 1972, n. 177), L.P. 24 novembre 1973, n. 768), L.P. 22 gennaio 1975, n. 99), L.P. 5 gennaio 1978, n. 310), L.P. 21 novembre 1978, n. 5711), L.P. 30 aprile 1979, n. 312), L.P. 29 giugno 1987, n. 122).

Vista la deliberazione della Giunta provinciale 5 dicembre 1988, n. 7942, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale;


decreta:

È emanato nel testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto, il "Testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale".

I decreti del Presidente della giunta provinciale 14 maggio 1980, n. 15, e del 22 agosto 1988, n. 23, sono revocati.

Il presente decreto sarà inviato alla corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

2)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 7 luglio 1987, n. 31.

3)

Pubblicata nel B.U. 13 ottobre 1964, n. 44.

4)

Pubblicata nel B.U. 10 maggio 1966, n. 19.

5)

Pubblicata nel B.U. 3 dicembre 1968, n. 51.

6)

Pubblicata nel B.U. 16 settembre 1969, n. 39.

7)

Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 29 agosto 1972, n. 40.

8)

Pubblicata nel B.U. 11 dicembre 1973, n. 53.

9)

Pubblicata nel B.U. 11 febbraio 1975, n. 9.

10)

Pubblicata nel B.U. 13 gennaio 1978, n. 3/Numero straordinario.

11)

Pubblicata nel B.U. 16 gennaio 1979, n. 3.

12)

Pubblicata nel B.U. 8 maggio 1979, n. 23.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale

PARTE I
Disposizioni gererali

Titolo I
CATEGORIE E FUNZIONI

Art. 1 (Articolo 2 L.P. 29 giugno 1987, n. 12) (Categorie)

(1) Il trattamento giuridico ed economico del personale provinciale addetto alla formazione professionale, come definito dall'articolo 1 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, è regolato dal presente Testo Unico. Il personale comprende le seguenti categorie:

  • a)  personale direttivo;
  • b)  personale insegnante;
  • c)  personale non insegnante.

Art. 2 (Articolo 3 L.P. 29 giugno 1987, n. 12) (Funzioni)

(1) La categoria del personale direttivo comprende le seguenti funzioni:

  • a)  ispettori provinciali della formazione professionale, uno per gruppo linguistico;
  • b)  direttori di scuola professionale.

(2) La categoria del personale insegnante comprende le seguenti funzioni:

  • a)  insegnanti laureati;
  • b)  insegnanti laureati per portatori di handicaps;
  • c)  insegnanti diplomati e tecnici;
  • d)  insegnanti diplomati e tecnici per portatori di handicaps.

(3) La categoria del personale non insegnante comprende:

  • a)  educatori in convitto;
  • b)  assistenti tecnici delle scuole professionali.

(4) Le qualifiche, i relativi organici ed i livelli retributivi corrispondenti sono stabiliti nelle tabelle A) e B) annesse al presente Testo Unico.

(5) La funzione di ispettore provinciale della formazione professionale è equiparata, ad ogni altro effetto, a quella di direttore di ripartizione.

(6) La funzione di direttore di scuola professionale è equiparata, ad ogni effetto, a quella di direttore d'ufficio.

Titolo II
AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

Capo I
Requisiti

Art. 3 (Articolo 4 L.P. 29 giugno 1987, n. 12) (Requisiti particolari per la nomina)

(1) Salvo quanto disposto dal secondo comma per la nomina ai posti di ruolo valgono i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per il personale provinciale.

(2) Ai fini dell'elevazione dei limiti massimi di età per la nomina ai posti di ruolo il servizio di insegnamento ad orario ridotto, ma comunque non inferiore alla metà dell'orario pieno, viene riconosciuto in proporzione.

Art. 4   13)

13)

Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 5 (Articolo 6 L.P. 29 giugno 1987, n. 12) 14)

14)

Abrogato dall'art. 29 del Contratto collettivo 8 marzo 2006.

Art. 6 (Articolo 7 L.P. 29 giugno 1987, n. 12) (Conoscenza delle due lingue)

(1) Per il personale insegnante della formazione professionale valgono, per quanto riguarda la conoscenza delle due lingue, le disposizioni di cui all'articolo 3 del D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846.

(2) I docenti che nelle scuole e nei corsi professionali provinciali insegnano la seconda lingua, all'atto dell'assunzione a qualsiasi titolo devono possedere, oltre al requisito di cui all'articolo 19 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, l'attestato della conoscenza delle lingue italiana e tedesca secondo la vigente normativa.

Capo 2
Disposizioni sui concorsi

Art. 7   15)

15)

Abrogato dall'art. 30 del D.P.G.P. 26 marzo 1997, n. 6.

Art. 8   16)

16)

Abrogato dall'art. 30 del D.P.G.P. 26 marzo 1997, n. 6.

PARTE II
Personale direttivo, insegnante e non insegnante

Titolo I
PERSONALE DIRETTIVO, INSEGNANTE E NON INSEGNANTE

Capo 1
Personale direttivo ed insegnante

Sezione 1
Personale direttivo

Art. 9 (Articolo 9 L.P. 29 giugno 1987, n. 12) (Funzione ispettiva)

(1) Oltre alle funzioni attribuitegli dall'articolo 30 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, l'ispettore sorveglia il funzionamento delle scuole e dei corsi e vigilia sul regolare andamento didattico. Sorveglia l'osservanza delle leggi o disposizioni afferenti le materie della formazione professionale, accerta eventuali irregolarità e adotta i provvedimenti necessari per eliminare gli inconvenienti rilevati. L'ispettore promuove anche gli studi necessari per il perfezionamento e l'aggiornamento scientifico, tecnico e didattico del personale addetto alla formazione professionale. Egli tiene il fascicolo personale e lo stato matricolare del personale della formazione professionale e svolge nei confronti del medesimo le funzioni di capo del personale.

(2) Su proposta dell'ispettore per esigenze particolari possono essere conferiti incarichi ispettivi specifici a persone scelte tra il personale direttivo ed insegnante della formazione professionale o a persone di particolare competenza estranee alla formazione professionale provinciale.

(3) La delega di cui al penultimo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29, è ammissibile anche nei confronti del personale insegnante e del personale degli ispettorati della formazione professionale addetto alla programmazione didattico-pedagogica e al coordinamento dei corsi.

Art. 10 (Articolo 10 L.P. 29 giugno 1987, n. 12) (Accesso alla funzione direttiva) 17)

17)

L'art. 10 della L.P. 29 giugno 1987, n. 12, è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1 della L.P. 17 agosto 1994, n. 8:

(1) Gli incarichi di direttore delle scuole professionali dipendenti dalle ripartizioni 20, 21 e 22 sono conferiti con deliberazione della Giunta provinciale, e seguito dello svolgimento di apposito procedimento di selezione secondo le modalità di cui all'articolo 17 della legge provinciale n. 10/1992, al quale possono partecipare i dipendenti di ruolo che abbiano almeno quattro anni di servizio effettivo in qualità di insegnante laureato oppure vengano proposti dal direttore di ripartizione di appartenenza ai sensi del comma 3 del succitato articolo 17. Gli incarichi sono conferiti per un periodo di quattro anni, rinnovabili previo espletamento delle verifiche di cui all'articolo 21 della legge medesima; la soppressione della direzione comporta la decadenza dall'incarico.

(2) Ai direttori delle scuole professionali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 della legge provinciale n. 10/1992. Oltre alle funzioni specifiche previste dalla normativa di settore, essi adottano tutti i provvedimenti di gestione del personale spettanti ai direttori d'ufficio.

Art. 11 (Articolo 11 L.P. 29 giugno 1987, n. 12) 18)

18)

L'art. 11 è stato sostituito dall'art. 7, comma 2, della L.P. 17 agosto 1994, n. 8; l'art. 7, comma 2, della L.P. 17 agosto 1994, n. 8 è stato successivamente abrogato dall'art. 7 della D.G.P. 4 dicembre 1995, n. 6402.

Art. 12 (Articolo 12 L.P. 29 giugno 1987, n. 12) (Attribuzioni della funzione direttiva)

(1) Oltre alle funzioni attribuite loro dall'articolo 31 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, i direttori di scuola professionale e gli insegnanti incaricati della direzione sovraintendono al buon andamento didattico, educativo, amministrativo e disciplinare del loro istituto rispettivamente del convitto con l'ausilio degli organi collegiali previsti dalla vigente normativa.

(2) Essi convocano e presiedono il collegio degli insegnanti, il consiglio di presidenza ed i consigli di classe;

  • -  promuovono il coordinato svolgimento dei programmi didattici ed a tal fine riuniscono periodicamente i consigli di classe;
  • -  curano i rapporti con i datori di lavoro e le famiglie degli alunni od apprendisti, affinché siano efficienti e continui e prendono tutte le iniziative che valgano a diffondere l' estimazione dell'insegnamento professionale;
  • -  mantengono i rapporti con le autorità locali e vigilano sul tempestivo adempimento da parte delle amministrazioni locali dei loro obblighi verso la scuola;
  • -  vigilano sull' adempimento dei rispettivi doveri da parte del personale dipendente;
  • -  assicurano, con la collaborazione del personale dipendente, la tenuta delle officine e dei laboratori-scuola;
  • -  esercitano tutte le attribuzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti;
  • -  adempiono alle funzioni didattiche inerenti alla loro carica secondo le direttive dell' ispettorato provinciale.

(3) Qualora presso una scuola professionale si svolgano corsi propedeutici e speciali per portatori di handicaps il direttore ha inoltre il compito di:

  • a)  organizzare l' attività nei corsi secondo criteri pedagogico-sociali e tecnici;
  • b)  collaborare con le istituzioni preposte alla ricerca di un posto di lavoro adatto;
  • c)  curare e coordinare la collaborazione con le unità sanitarie locali.

(4) I direttori delle scuole e dei centri professionali si avvalgono, per compiti di coordinamento, dell'aiuto di un insegnante per portatori di handicaps, qualora nella scuola da loro diretta vengano svolti corsi propedeutici e speciali per portatori di handicaps, nonché dell'aiuto di insegnanti qualora alla scuola siano annesse sedi distaccate.

(5) Agli insegnanti di cui al comma 4, al fine di poter espletare i compiti di coordinamento, l'orario di insegnamento può essere ridotto dall'assessore competente fino al minimo di sei ore settimanali.

Art. 13 (Articolo 13 L.P. 29 giugno 1987, n. 12) (Competenze ed obblighi di insegnamento del personale direttivo)

(1) Il personale direttivo ha l'obbligo di prestare servizio nelle scuole professionali e nei corsi di formazione professionale con il carico orario di servizio di cui all'articolo 44 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

(2) I direttori di scuola professionale sono dispensati dall'obbligo di insegnamento.

(3) Gli insegnanti incaricati della direzione hanno l'obbligo di insegnamento da un minimo di sei ad un massimo di dodici ore settimanali in relazione all'entità del lavoro di direzione. Il numero delle ore settimanali entro tale limite è stabilito dall'assessore competente di anno in anno all'atto del conferimento dell'incarico. Ciò vale anche per il personale di cui al quarto comma dell'articolo precedente.

(4) Per gli insegnanti incaricati della direzione, un'ora di insegnamento teorico equivale a 1,9 ore e un'ora di insegnamento pratico a 1,46 ore di servizio amministrativo.

Sezione 2
Personale insegnante

Art. 14 (Articolo 14 L.P. 29 giugno 1987, n. 12) (Obblighi di servizio del personale insegnante)

(1) Il personale insegnante addetto alla formazione professionale ha l'obbligo di prestare servizio nelle scuole professionali e nei corsi di formazione professionale.

(2) Gli insegnanti delle materie teoriche hanno l'obbligo di insegnamento da un minimo di 18 ad un massimo di 20 ore settimanali. Gli insegnanti delle materie tecnico-pratiche hanno l'obbligo di insegnamento da 24 a 26 ore settimanali. Quando si tratta di insegnamento misto (teorico e pratico) viene applicato il rapporto di 3:4.

(3) Oltre all'obbligo di insegnamento di cui al secondo comma, il personale insegnante è tenuto a prestare servizio in attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola, dei corsi e convitti in ragione di 220 ore annue; tali attività ed il riparto del monte ore saranno specificate con apposito regolamento di esecuzione al presente T.U.

(4) Gli insegnanti provvedono, in relazione alle proprie competenze, al buon funzionamento ed alla manutenzione ordinaria delle officine, dei macchinari, laboratori, biblioteche, materiale didattico, secondo indicazione del direttore.

(5) Gli insegnanti sono altresì tenuti a supplire in caso di necessità i colleghi assenti per un numero di ore di insegnamento tale da raggiungere il limite massimo dell'obbligo riferito al mese senza diritto a retribuzione per ore di insegnamento in soprannumero.

(6) Gli insegnanti di scuole o corsi della formazione professionale, a cui è annesso un convitto, possono prestare, in casi eccezionali, servizio di educatore in convitto. In tal caso un'ora di insegnamento teorico equivale a 1,9 ore ed un'ora di insegnamento pratico a 1,46 ore di servizio di educatore.

(7) Il personale insegnante non è tenuto ad assumere nuove ore di insegnamento presso altre sedi scolastiche decentrate, site in altro comune, nel caso che il carico orario settimanale assegnatogli raggiunga già il minimo dell'obbligo previsto dal presente articolo.

(8) Qualora nei corsi di formazione professionale a tempo pieno e principalmente in quelli in cui il requisito d'accesso è l'assolvimento dell'obbligo scolastico, il direttore di scuola, sentito il consiglio di classe, ravvisi la necessità di un intervento di insegnamento integrativo, può assegnarlo ad un insegnante della stessa classe o di classi parallele, purché il numero degli allievi che necessitano di tale intervento, non sia inferiore a 5. Le ore settimanali da assegnarsi al singolo insegnante per tale intervento non possono essere superiori a 3 e vengono computate nel conteggio del carico orario.

(9) L'assessore competente può ridurre o aumentare, nella misura massima di quattro ore settimanali, a singoli insegnanti e per determinati periodi dell'anno scolastico l'orario di insegnamento, compensando tali riduzioni o aumenti in altri periodi dello stesso anno scolastico.

Art. 15 (Articolo 15 L.P. 29 giugno 1987, n. 12) (Doveri connessi coll'esercizio della funzione)

(1) Il personale insegnante dipende direttamente dal direttore di scuola. Esso deve:

  • -  osservare puntualmente l' orario delle lezioni, le prescrizioni dell'ordinamento didattico della scuola cui appartiene e gli altri doveri connessi con l'esercizio del proprio insegnamento o con le esigenze della funzione educativa;
  • -  intervenire alle adunanze del collegio e dei consigli di cui fa parte;
  • -  cooperare al buon andamento didattico e disciplinare dell' istituto;
  • -  collaborare al coordinamento dei vari insegnamenti ed alle varie iniziative di carattere culturale, educativo e ricreativo promosse dalla scuola, comprese quelle destinate a stabilire ed estendere la collaborazione tra la scuola e la famiglia degli allievi. La collaborazione è estesa fra scuola e datori di lavoro nelle scuole professionali per apprendisti;
  • -  partecipare ai lavori delle commissioni di esame, delle quali sia chiamato a far parte, nonché a corsi di perfezionamento o aggiornamento;
  • -  nell' ambito delle direttive impartite dalla direzione scolastica collaborare con l'ufficio mercato del lavoro, con l'ufficio orientamento scolastico e professionale e con l'ufficio apprendistato e l'ufficio educativo-formativo e lavorativo;
  • -  mantenere il segreto d' ufficio.

(2) Il personale insegnante risponde dell'efficacia educativa e didattica del suo insegnamento e del comportamento disciplinare degli alunni.

(3) Le adunanze e le conferenze degli insegnanti si devono svolgere fuori dell'orario di insegnamento e vengono computate nelle 20 ore mensili di cui all'articolo precedente.

Art. 16 (Articolo 16 L.P. 29 giugno 1987, n. 12) (Insegnamento della religione)

(1) Nel quadro delle finalità globali della scuola professionale e nel riconoscimento del valore delle tradizioni locali, è previsto l'insegnamento della religione in conformità con la normativa scolastica e concordataria vigente.

(2) Ai fini del trattamento economico agli insegnanti di religione in possesso del diploma di laurea o di certificazione di fine corso del seminario maggiore teologico spetta quello della VII qualifica funzionale; a quelli in possesso di diploma d'istruzione di 2° grado quello della VI qualifica funzionale.

(3) L'assessore competente, con proprio decreto, conferisce l'incarico ispettivo annuale nell'ambito dell'insegnamento religioso ad uno degli insegnanti di religione in servizio nelle scuole provinciali ai sensi dell'articolo 37 del D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89.

Sezione 3
Disposizioni comuni del presente capo

Art. 17 (Articolo 18 L.P. 29 giugno 1987, n. 12) (Libertà di insegnamento)

(1) Nel rispetto delle norme costituzionali gli insegnanti hanno la libertà di insegnamento e di scelta del metodo didattico nell'ambito dei programmi. L'esercizio di tale libertà è inteso a promuovere la piena formazione della personalità con particolare riguardo alla formazione professionale dell'alunno.

(2) Gli insegnanti sono tenuti al rispetto della personalità e della coscienza morale, civile e religiosa dell'alunno.

(3) Nella scuola qualunque forma di propaganda politica è vietata.

Capo 2
Personale non insegnante

Sezione unica
Personale non insegnante

Art. 18   13)

13)

Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 19 (Articolo 20 L.P. 29 giugno 1987, n. 12) (Orario di servizio degli educatori)

(1) Il carico orario settimanale degli educatori in convitto è quello previsto per il personale amministrativo provinciale.

(2) La presenza dell'educatore durante le ore notturne dalle ore 22 alle 6 viene valutata come servizio normale per metà se prestato nei convitti per apprendisti e corsisti, e per due terzi se prestato in convitti per portatori di handicaps.

(3) I turni di servizio vengono stabiliti con disposizione del direttore.

Art. 20 (Articolo 21 L.P. 29 giugno 1987, n. 12) (Appartenenza al gruppo linguistico)

(1) Gli educatori devono appartenere allo stesso gruppo linguistico dei convittori.

(2) Ai ruoli del personale rivestente la qualifica di educatore in convitto del gruppo linguistico tedesco ed italiano possono accedere anche gli appartenenti al gruppo linguistico ladino in base alle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 7 del presente T.U.

Art. 21   13)

13)

Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Capo 3
Disposizioni comuni del presente titolo

Art. 22   19)

19)

Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 23 (Articolo 23 L.P. 29 giugno 1987, n. 12) (Ore in soprannumero)

(1) Al personale insegnante che presti ore di insegnamento oltre i limiti massimi stabiliti dalla legge, le ore di insegnamento in soprannumero sono retribuite come ore normali, calcolate sulla base del carico orario minimo previsto dall'articolo 14 del presente T.U.

(2) Le ore di insegnamento serali, qualora superino il limite minimo previsto dalla legge, sono retribuite come ore normali.

(3) Per ore di insegnamento serali si considerano quelle che avranno inizio non prima delle ore 19.

(4) Le ore di insegnamento in soprannumero non possono comunque superare il limite massimo di dieci ore settimanali; tale limite è elevato a 15 ore per gli insegnanti tecnici del settore alberghiero. Entro i limiti suddetti il personale insegnante può essere autorizzato anche ad insegnare presso corsi rientranti nelle finalità delle leggi provinciali riguardanti la formazione professionale organizzati da enti pubblici o privati, da associazioni o da privati o che sono affidati in gestione dall'Amministrazione provinciale.

(5) L'autorizzazione è data dall'Assessore competente.

(6) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'addestramento professionale agricolo.

(7) Le ore in soprannumero prestate dal personale educativo entro il limite massimo di dieci ore settimanali vengono retribuite nella misura stabilita per il lavoro straordinario del personale amministrativo della Provincia.

(8) In caso di effettive esigenze di servizio il personale della formazione professionale è tenuto alla prestazione di quattro ore settimanali insoprannumero.

(9) Le ore di insegnamento prestate dal personale addetto alla formazione professionale presso i corsi per la preparazione all'esame di maestro (artigiano) 20) e/o presso i corsi di formazione, abilitazione e aggiornamento per il personale della formazione e in corsi brevi per la formazione professionale sono retribuite come ore normali di insegnamento calcolate in base al trattamento economico del livello di appartenenza aumentato dal 30%. 21)

(10) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli istituti di cui alla legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25.

20)

Con l'art. 19, comma 8, della L.P. 11 aprile 1990, n. 8 dopo le parole "all'esame di maestro" è soppressa la parola "artigiano".

21)

Con l'art. 19, comma 7, della L.P. 11 aprile 1990, n. 8, all'art. 23 della L.P. 29 giugno 1987, n. 12, è stato inserito tra il comma 9 e il comma 10, il seguente comma:

(9/bis) Al personale di cui al comma 9 spetta inoltre il rimborso delle spese per i viaggi di andata e ritorno effettuati con mezzo pubblico o privato dalla dimora al luogo di insegnamento nella misura prevista per i dipendenti provinciali. Nei casi in cui trattasi di insegnamento presso i corsi di preparazione all'esame di maestro o di specializzazione professionale, l'autorizzazione per effettuare i viaggi è concessa dall'ufficio provinciale per l'artigianato; tale ufficio dispone altresì la liquidazione del compenso per l'insegnamento ed il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 24 (Articolo 18 L.P. 5 settembre 1964, n. 15, articolo 29 L.P. 5 gennaio 1978, n. 3) (Trasferimenti)

(1) Il personale direttivo ed insegnante ed il personale educativo può essere trasferito per motivi di servizio o su domanda.

(2) Il trasferimento è disposto dall'Assessore competente d'intesa coll'ispettore provinciale.

(3) Avverso il trasferimento per motivi di servizio è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

(4) Il personale direttivo ed insegnante ed il personale educativo da trasferire per soppressione o trasformazione della scuola o per soppressione di cattedra ha diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede fra i posti disponibili.

Art. 25 (Articolo 24 L.P. 29 giugno 1987, n. 12) (Distacco di personale insegnante)

(1) Il personale insegnante, su domanda, può essere distaccato con ordinanza dell'assessore competente a prestare servizio di educatore in convitto. Per esigenze di servizio o per completamento di orario può essere altresì distaccato all'insegnamento nei corsi propedeutici e speciali.

(2) Il personale insegnante addetto ai corsi propedeutici e speciali può essere distaccato con ordinanza dell'assessore competente a prestare servizio negli altri corsi di formazione professionale.

Art. 26 (Articolo 19 L.P. 16 agosto 1972, n. 17, articolo 34 L.P. 5 gennaio 1978, n. 3) (Personale distaccato)

(1) Il personale assegnato agli uffici di ciascun ispettorato attende, secondo le istruzioni dell'ispettore alla formazione professionale, al disbrigo dei seguenti compiti:

  • 1)  affari generali e segreteria;
  • 2)  affari del personale;
  • 3)  economato, istituzione e controllo periodico degli inventari;
  • 4)  formazione professionale nei vari settori come previsto dalle leggi e dai regolamenti;
  • 5)  orientamento professionale dei lavoratori.

(2) Per l'espletamento dei compiti di cui sopra può essere distaccato dall'Assessore competente, su proposta dell'ispettore, personale insegnante ed educativo, purché in possesso dei requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6.

(3)  22)

(4) Il personale distaccato di cui al secondo comma del presente articolo segue l'orario di servizio dei dipendenti della Provincia, di cui al secondo comma dell'articolo 44 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

(5) Il personale distaccato ai sensi del presente articolo non può comunque superare il numero massimo di cinque unità per l'ispettorato per la formazione professionale in lingua tedesca e di quattro unità per l'ispettorato per la formazione professionale in lingua italiana.

(6) È vietata ogni altra forma di distacco di personale insegnante o educativo.

22)

Omissis; il comma 3 è stato così sostituito dall'art. 3 della L.P. 23 novembre 1992, n. 42:

(3) Agli insegnanti distaccati per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1 dell'articolo 19 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, il periodo in posizione di distacco è equiparato a tutti gli effetti a quello della parte teorica del corso abilitante di cui all'articolo 6 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12.

Titolo II
DISPOSIZIONI COMUNI DELLA PRESENTE PARTE

Capo 1
Diritti

Art. 27   23)

23)

Abrogato dall'art. 26, comma 2, lettera i) del Contratto di comparto per il personale provinciale 8 maggio 1997.

Art. 28   19)

19)

Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 29 (Articolo 22 L.P. 30 aprile 1979, n. 3) (Collocamento a riposo)

(1) Il personale addetto alla formazione professionale di regola è collocato a riposo dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di compimento dei limiti massimi di età ovvero di servizio.

Art. 30 (Articolo 27 L.P. 29 giugno 1987, n. 12) (Assicurazione)

(1) L'amministrazione provinciale provvede all'assicurazione dei frequentanti di corsi di addestramento, scuole professionali e istituzioni per minorati, nonché dei convittori.

(2) L'assicurazione copre i rischi dei frequentanti e convittori di cui al precedente comma derivanti da infortuni che si verifichino sia in dipendenza dello svolgimento delle attività formative, addestrative e lavorative, sia durante gli spostamenti effettuati in dipendenza da tali attività.

(3)  24)

24)

Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.

Art. 31   19)

19)

Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Capo 2
Doveri

Art. 32   13)

13)

Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 33 (Articolo 30 L.P. 29 giugno 1987, n. 12) (Consulenza tecnica)

(1) Il personale della formazione professionale può essere addetto anche alla consulenza tecnica su incarico dell'assessore competente. In tal caso una ora di insegnamento teorico equivale a 1,9 ore ed un'ora di insegnamento pratico ad 1,46 ore di consulenza tecnica.

Art. 34 (Articolo 31 L.P. 29 giugno 1987, n. 12) (Vitto ed alloggio)

(1) Il personale della formazione professionale può usufruire di vitto ed alloggio nei convitti della formazione professionale gestiti dalla Provincia, compatibilmente all'attività didattica e quella educativa nei convitti. Le spese a carico del personale sono fissate dalla Giunta provinciale.

(2) Per il personale dei centri di formazione professionale e dei convitti che presta servizio nel centro e/o di mensa o assistenza agli allievi durante la stessa, le spese di cui al comma precedente sono ridotte della metà.

(3) Gli allievi di una scuola per la formazione di educatori in convitto ed i frequentanti di corsi per istitutori per portatori di handicaps possono assolvere un periodo di tirocinio pratico in convitti della formazione professionale con vitto ed alloggio gratuito. I tirocinanti vengono assicurati contro infortuni, nonché per danni derivanti dalla responsabilità civile.

(4) Ai tirocinanti di cui sopra non compete retribuzione alcuna e non può essere istaurato un rapporto di lavoro con l'amministrazione provinciale durante il periodo di tirocinio.

(5) I relatori per le attività di aggiornamento del personale della formazione professionale e le consulenze possono ottenere vitto ed alloggio gratuiti nei convitti della formazione professionale qualora non pretendano l'indennità di missioni ed il rimborso delle spese per vitto ed alloggio.

Art. 35 (Articolo 67 L.P. 5 gennaio 1978, n. 3) (Segretario del comitato provinciale per la formazione professionale)

(1) Funge da segretario un impiegato di uno degli ispettorati della formazione professionale o un insegnante della formazione professionale, nominato dalla Giunta provinciale.

Capo 3
Perfezionamento ed aggiornamento

Art. 36 (Articolo 32 L.P. 29 giugno 1987, n. 12) (Formazione del personale)

(1) I corsi di formazione, inclusi quelli di abilitazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione per il personale addetto alla formazione professionale, sono istituiti direttamente dall'amministrazione o possono essere affidati ad enti o istituti pubblici o privati.

(2) Ai corsi di cui sopra possono essere ammesse anche persone che aspirano ad un impiego presso la formazione professionale. Detti corsi sono istituiti con deliberazione della Giunta provinciale, che stabilisce le modalità ed i criteri di organizzazione degli stessi. La Giunta provinciale può altresì organizzare convegni, seminari o corsi di interesse generale pertinenti alle attività svolte dalla formazione professionale.

Capo 4
Cessazione del rapporto di servizio

Art. 37 (Articolo 12 L.P. 24 novembre 1973, n. 76) (Dimissioni volontarie)

(1) Il dipendente può in qualunque momento dimettersi dal servizio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto almeno trenta giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio.

(2) L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata per motivi di servizio per un periodo massimo di due mesi e può altresì essere sospesa, qualora a carico del dimissionario sia in corso un procedimento disciplinare.

Capo 5
Consigli di amministrazione

Art. 38-39.   25)

25)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

PARTE II
Incarichi e supplenze

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 40 (Articolo 35 L.P. 29 giugno 1987, n. 12) (Incarichi)  delibera sentenza

(1) L'Amministrazione provinciale può avvalersi nel settore della formazione professionale, comprese le istituzioni per handicappati e i convitti, di personale incaricato o supplente per quanto riguarda la direzione, l'insegnamento, l'assistenza e l'educazione; l'Amministrazione si avvale pure di personale incaricato per la direzione tecnica d'albergo, conferenze, consulenze tecniche, prove e dimostrazioni pratiche e teoriche.

(2) Per la copertura di ore di insegnamento residue presso la formazione professionale provinciale possono essere incaricati anche insegnanti statali.

(3) La retribuzione durante la sospensione estiva delle attività didattiche viene concessa soltanto agli incaricati che abbiano prestato servizio nell'arco dell'anno scolastico per almeno sette mesi, che siano in servizio alla fine del periodo di insegnamento e che abbiano partecipato agli esami finali, ove previsti.

massimeDelibera N. 4606 del 04.12.2000 - Determinazione dei compresi per gli insegnanti statali incaricati presso scuole e corsi professionali provinciali ai sensi dell'art. 40 del T.U. delle leggi sull'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 17.12.1998 - Incarico temporaneo di insegnamento - titoli ammessi - valutazione discrezionale

Art. 41   19)

19)

Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Titolo II
INCARICHI ANNUALI

Capo I
Incarichi da conferire in base a graduatorie

Art. 42-45.   26)

26)

Abrogati dall'art. 30 del D.P.G.P. 26 marzo 1997, n. 6.

Capo 2
Incarichi da conferirsi per chiamata diretta

Art. 46-47.   26)

26)

Abrogati dall'art. 30 del D.P.G.P. 26 marzo 1997, n. 6.

Capo 3
Disposizioni comuni del presente titolo

Art. 48   15)

15)

Abrogato dall'art. 30 del D.P.G.P. 26 marzo 1997, n. 6.

Titolo III
INCARICHI STRAORDINARI E DI INSERVIENTI

Art. 49   15)

15)

Abrogato dall'art. 30 del D.P.G.P. 26 marzo 1997, n. 6.

Art. 50 (Articolo 6 L.P. 3 settembre 1969, n. 8; articolo 48 L.P. 5 gennaio 1978, n. 3) (Corsi presso aziende)

(1) Per lo svolgimento di corsi per la formazione professionale, la Giunta provinciale può servirsi di stabilimenti industriali o altre aziende.

(2) In tal caso l'Assessore competente può autorizzare nei confronti delle aziende ospitanti i corsi di cui sopra, il rimborso delle spese per il materiale di consumo, per l'utilizzo del macchinario e delle attrezzature e di altre spese di gestione. Il rendiconto presentato dalla direzione dell'azienda è vistato dall'ispettore per la formazione professionale o da un direttore della formazione professionale da questi delegato in veste di responsabile del corso.

(3) Il pagamento dei rimborsi previsti nel comma precedente avviene nei modi di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 51   15)

15)

Abrogato dall'art. 30 del D.P.G.P. 26 marzo 1997, n. 6.

Titolo IV
Supplenze

Art. 52   15)

15)

Abrogato dall'art. 30 del D.P.G.P. 26 marzo 1997, n. 6.

Titolo V
Disposizioni comuni della presente parte

Art. 53   15)

15)

Abrogato dall'art. 30 del D.P.G.P. 26 marzo 1997, n. 6.

Art. 54   19)

19)

Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 55   27)

27)

Abrogato dall'art. 39 del D.P.G.P. 28 giugno 1994, n. 23.

Art. 56   28)

28)

Abrogato dall'art. 6 della L.P. 23 novembre 1992, n. 42.

Art. 57 (Articolo 37 L.P. 5 settembre 1964, n. 15, articolo 27 L.P. 16 agosto 1972, n. 17), (articolo 58 L.P. 5 gennaio 1978, n. 3) (Indennità di buona uscita)

(1) L'indennità di buona uscita al personale incaricato ad orario pieno è concessa secondo le disposizioni in vigore per il personale di ruolo. Detta indennità è concessa in proporzione agli anni prestati ad orario ridotto, ma comunque non inferiore alla metà dell'orario d'obbligo.

Art. 58   19)

19)

Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 59 (Articolo 59 L.P. 5 gennaio 1978, n. 3) (Rinvio)

(1) Per quanto non espresso nella presente parte si applicano le disposizioni riguardanti il personale di ruolo.

PARTE IV
Personale di segreteria

Titolo I
PERSONALE DI SEGRETERIA

Art. 60 (Articolo 42 L.P. 29 giugno 1987, n. 12) 29)

29)

L'art. 42 della L.P. 29 giugno 1987, n. 12 è stato così sostituito dall'art. 7 della L.P. 23 novembre 1992, n. 42:

(1) La Giunta provinciale per lo svolgimento di lavori di segreteria ed ausiliari può incaricare su proposta dell'assessore provinciale competente in materia di formazione professionale del gruppo linguistico interessato, e con chiamata diretta personale ritenuto idoneo con orario pieno o parziale e fino alla durata massima di sei mesi all'anno prorogabile in caso di necessità per altri quattro mesi con decreto dell'assessore competente.

PARTE V
Disposizioni varie, transitore e finali

Titolo I
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 61-62.   30)

30)

Omissis.

Art. 63   19)

19)

Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 64 (Articolo 46 L.P. 29 giugno 1987, n. 12) (Concorsi comparativi)

(1) Al fine di poter paragonare il grado di preparazione e come incentivo, le scuole ed i centri per la formazione professionale, gli apprendisti, i corsisti e gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare a concorsi comparativi, a fiere ed esposizioni nazionali ed estere. La relativa spesa può essere sostenuta dall'Amministrazione provinciale.

(2) Le modalità ed i criteri per la partecipazione alle singole manifestazioni di cui sopra vengono fissati con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 65 (Articolo 47 L.P. 29 giugno 1987, n. 12)

(1) Le spese per il soggiorno all'estero o fuori dalla provincia di Bolzano di alunni della formazione professionale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49, possono essere anticipate.

(2) I relativi criteri vengono fissati dal comitato degli Assessori di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49.

Art. 66 (Articolo 48 L.P. 29 giugno 1987, n. 12) (Trasferimento di sede)

(1) Al personale della formazione professionale di ruolo o incaricato a tempo indeterminato, la cui sede di servizio sia stata trasferita d'ufficio in altro comune successivamente alla nomina in ruolo o a tempo indeterminato, vengono rimborsate le spese di viaggio con mezzo pubblico per i soli percorsi tra la prima e la nuova sede di servizio. Qualora la propria dimora si trovi, a seguito dell'avvenuto mutamento di sede di servizio, in posizione intermedia, le spese di viaggio vengono rimborsate solo a condizione che la differenza tra il nuovo ed il vecchio percorso sia superiore a dieci chilometri.

Art. 67 (Articolo 49 L.P. 29 giugno 1987, n. 12) (Riduzione carico orario per mandato politico)

(1) La riduzione del carico orario al personale addetto alla formazione professionale per l'espletamento del mandato politico prevista dalle vigenti disposizioni provinciali è computata in proporzione al monte ore settimanale assegnato.

Art. 68 (Articolo 50 L.P. 29 giugno 1987, n. 12) (Abrogazione e ripristino di norme)

(1) Sono abrogati gli articoli 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 48, 50, 61, 64, 65, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, e 86 del T.U. emanato con D.P.G.P. 14 maggio 1980, n. 15.

(2) Sono inoltre abrogati gli articoli 18 e 19 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni.

(3) Sono ripristinati i consigli di amministrazione di cui all'articolo 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del personale addetto alla formazione professionale del T.U. emanato con D.P.G.P. 14 maggio 1980, n. 15 nonché all'articolo 55 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, già soppressi con il secondo comma dell'articolo 104 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

Art. 69-70.   30)

30)

Omissis.

Art. 71 (Articolo 53 L.P. 29 giugno 1987, n. 12)

(1) I direttori di ruolo delle scuole professionali in servizio alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 1987, n. 122), sono collocati con decorrenza dalla suddetta data nel ruolo ad esaurimento per i direttori d'ufficio.

2)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 7 luglio 1987, n. 31.

Art. 72   30)

30)

Omissis.

Art. 73 (Articolo 55 L.P. 29 giugno 1987, n. 12)

(1) Il personale insegnante addetto alla formazione professionale ha l'obbligo dietro delega dell'ispettore di effettuare controlli sull'attività dei progetti finanziati dal fondo sociale europeo dietro richiesta della commissione provinciale per il fondo sociale europeo (sesto comma, articolo 5 della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20). Tale servizio di controllo viene svolto nell'ambito dell'orario di servizio che può essere ridotto o aumentato dall'assessore competente ai sensi del nono comma dell'articolo 14 del presente T.U.

Art. 74 (Articolo 56 L.P. 29 giugno 1987, n. 12)

(1) Le attribuzioni di cui all'articolo 32, secondo comma, della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, per il personale della formazione professionale sono esplicate dai rispettivi ispettorati.

Titolo II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 75-82.   25)

25)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 83 (Articolo 65 L.P. 29 giugno 1987, n. 12)

(1) Al personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1975, n. 40, 31) in servizio alla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 122), si applicano tutti i benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei propri dipendenti, compresi quelli di cui all'articolo 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, per il complesso dei servizi resi alla Provincia e all'ente di provenienza, alle condizioni e nei limiti previsti per i dipendenti provinciali, purché ricongiungibili ai sensi della vigente normativa in materia.

(2) Al predetto personale il servizio prestato presso l'ente di provenienza è utilmente computato, ai fini della buona uscita di cui all'articolo 46 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e dell'articolo 27 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 177), dedotta l'eventuale indennità di fine servizio comunque denominata, percepita per lo stesso servizio. 32)

31)

Pubblicata nel B.U. 2 settembre 1975, n. 42.

2)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 7 luglio 1987, n. 31.

7)

Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 29 agosto 1972, n. 40.

32)

All'art. 65 della L.P. 29 giugno 1987, n. 12, è stato aggiunto dall'art. 29 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2, il seguente comma:

(3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì al personale di segreteria ed ausiliario che, in servizio presso l'ENAIP al 31 agosto 1974, sia stato assunto con decorrenza dal 1° ottobre 1974 dalla Provincia e successivamente inquadrato in ruolo.

Art. 84-85.   25)

25)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 86   30)

30)

Omissis.

Art. 87-92.   25)

25)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 93 (Articolo 75 L.P. 29 giugno 1987, n. 12)

(1) Il personale insegnante che all'entrata in vigore della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 122), abbia insegnato per almeno 3 anni scolastici nella formazione professionale provinciale con incarichi annuali è ammesso ai concorsi per insegnanti della formazione professionale anche prescindendo dal superamento del corso abilitante di cui all'articolo 5 del T.U.

2)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 7 luglio 1987, n. 31.

Art. 94 (Articolo 26 L.P. 30 aprile 1979, n. 3)

(1) Al personale ispettivo, direttivo, insegnante ed educativo della formazione professionale provinciale assunto in base alle disposizioni di leggi provinciali vigenti in materia di personale addetto alla formazione professionale, in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge provinciale 30 aprile 1979, n. 312), la Provincia integrerà fino alla misura di quella prevista dalla legislazione provinciale l'indennità di buona uscita spettante a carico dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Statali (ENPAS) per tutti gli anni di servizio prestati presso lo Stato con relativa iscrizione previdenziale o riscattati presso detto ente ovvero riscattati presso l'INADEL ai fini dell'indennità premio di servizio.

(2) In ogni caso verrà dedotto quanto già eventualmente percepito a titolo di indennità di fine servizio comunque denominata. 33)

12)

Pubblicata nel B.U. 8 maggio 1979, n. 23.

33)

All'art. 26 della L.P. 30 aprile 1979, n. 3, è stato aggiunto dall'art. 13 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13, il seguente comma:

(3) L'integrazione di cui al comma 1 spetta altresì per il servizio che, prestato alle dipendenze dello Stato e per il quale sia stata percepita l'indennità di licenziamento di cui al decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, non sia iscrivibile all'ENPAS-Previdenza e per disposizioni legislative non sia riscattabile all'ENPAS o all'INADEL. Il presente comma si applica anche al personale cessato dal servizio nei cinque anni precedenti all'entrata in vigore del comma medesimo.

Titolo III
Disposizioni finali

Art. 95 (Articolo 76 L.P. 29 giugno 1987, n. 12)

(1) Restano in vigore tutte le norme legislative riguardanti il settore della formazione professionale agricola e di economia domestica.

Art. 96   13)

13)

Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 97   34)

34)

Abrogato dall'art. 4 del D.P.G.P. 23 giugno 1997, n. 21.

Art. 98 (Articolo 78 L.P. 29 giugno 1987, n. 12) (Rinvio)

(1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Testo unico e dalle altre disposizioni in vigore per la formazione professionale, si applicano le disposizioni dell'ordinamento del personale provinciale, di cui alla legge provinciale, 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 99 (Articolo 79 L.P. 29 giugno 1987, n. 12) (Norme in contrasto)

(1) Sono abrogate tutte le norme in vigore in contrasto con il presente T.U.

Art. 100-101.   25)

25)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Tabelle A e B 35)

35)

Soppresse dall'art. 3 della L.P. 15 aprile 1991, n. 11.

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