(1) Il personale insegnante addetto alla formazione professionale ha l'obbligo di prestare servizio nelle scuole professionali e nei corsi di formazione professionale.
(2) Gli insegnanti delle materie teoriche hanno l'obbligo di insegnamento da un minimo di 18 ad un massimo di 20 ore settimanali. Gli insegnanti delle materie tecnico-pratiche hanno l'obbligo di insegnamento da 24 a 26 ore settimanali. Quando si tratta di insegnamento misto (teorico e pratico) viene applicato il rapporto di 3:4.
(3) Oltre all'obbligo di insegnamento di cui al secondo comma, il personale insegnante è tenuto a prestare servizio in attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola, dei corsi e convitti in ragione di 220 ore annue; tali attività ed il riparto del monte ore saranno specificate con apposito regolamento di esecuzione al presente T.U.
(4) Gli insegnanti provvedono, in relazione alle proprie competenze, al buon funzionamento ed alla manutenzione ordinaria delle officine, dei macchinari, laboratori, biblioteche, materiale didattico, secondo indicazione del direttore.
(5) Gli insegnanti sono altresì tenuti a supplire in caso di necessità i colleghi assenti per un numero di ore di insegnamento tale da raggiungere il limite massimo dell'obbligo riferito al mese senza diritto a retribuzione per ore di insegnamento in soprannumero.
(6) Gli insegnanti di scuole o corsi della formazione professionale, a cui è annesso un convitto, possono prestare, in casi eccezionali, servizio di educatore in convitto. In tal caso un'ora di insegnamento teorico equivale a 1,9 ore ed un'ora di insegnamento pratico a 1,46 ore di servizio di educatore.
(7) Il personale insegnante non è tenuto ad assumere nuove ore di insegnamento presso altre sedi scolastiche decentrate, site in altro comune, nel caso che il carico orario settimanale assegnatogli raggiunga già il minimo dell'obbligo previsto dal presente articolo.
(8) Qualora nei corsi di formazione professionale a tempo pieno e principalmente in quelli in cui il requisito d'accesso è l'assolvimento dell'obbligo scolastico, il direttore di scuola, sentito il consiglio di classe, ravvisi la necessità di un intervento di insegnamento integrativo, può assegnarlo ad un insegnante della stessa classe o di classi parallele, purché il numero degli allievi che necessitano di tale intervento, non sia inferiore a 5. Le ore settimanali da assegnarsi al singolo insegnante per tale intervento non possono essere superiori a 3 e vengono computate nel conteggio del carico orario.
(9) L'assessore competente può ridurre o aumentare, nella misura massima di quattro ore settimanali, a singoli insegnanti e per determinati periodi dell'anno scolastico l'orario di insegnamento, compensando tali riduzioni o aumenti in altri periodi dello stesso anno scolastico.