Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 1° agosto 2006, n. 31.
(1) 2)
(2) 3)
Integra l'art. 7/ter della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
Inserisce l'art. 8/ter nella L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
Riportato in nota all'art. 8/ter della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
Reca modifiche all'art. 1, comma 4, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.
Riportato al n. VIII - D/a.
(1)(2)(3) 6)
(4)(5) 7)
Recano modifiche all'art. 8 della L.P. 20 agosto 1985, n. 12.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni, con lo scopo di elaborare un piano di assetto complessivo dell'areale ferroviario di Bolzano e di porre in essere le successive fasi operative e progettuali necessarie per il recupero urbanistico e l'acquisizione, anche mediante permuta con realizzandi beni immobiliari, delle porzioni dell'areale ferroviario individuate come dismissibili da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
(2) Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa massima pari a 1.000.000 di euro a carico dell'esercizio finanziario 2006 (UPB 27200).
(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia alla società TFB Tunnel Ferroviario del Brennero - Finanziaria di Partecipazione S.p.A., con sede in Roma, per una spesa complessiva pluriennale di 3.450.000 euro a carico degli esercizi finanziari 2007-2010 (UPB corrispondente alla UPB 27200 del bilancio 2006), così ripartita sui rispettivi esercizi finanziari:
2007: 1.200.000 euro
2008: 1.000.000 euro
2009: 1.200.000 euro
2010: 50.000 euro.
(2) La Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia alla società Terme di Merano S.p.A., per una spesa massima di 4.000.000 di euro a carico dell'esercizio finanziario 2006 (UPB 27200).
(3) La Giunta provinciale è altresì autorizzata a disporre la partecipazione alla società "Agenzia Casaclima S.r.l." e ad acquistare una quota di tale società pari al 20 per cento del capitale sociale per un importo di spesa non superiore a euro 120.000 a carico dell'esercizio finanziario 2006 (UPB 27200).
Inserisce l'art. 6/bis nella L.P. 12 giugno 1975, n. 26.
Inserisce l'art. 24/bis nella L.P. 17 febbraio 2000, n. 7.
(1) La Provincia autonoma di Bolzano promuove la costituzione e il finanziamento di una fondazione per il potenziamento della ricerca di base e applicata della Libera Università di Bolzano.
(2) Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2006 la spesa di 2 milioni di euro (UPB 04230).
(1) 10)
(2) 11)
(3) 12)
(4) 13)
(5) 14)
Sostituisce l'art. 28, comma 2, della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
Sostituisce l'art. 37, comma 2, della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
Aggiunge il comma 5 all'art. 50 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
Sostituisce il titolo del Capo VI della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
Inserisce l'art. 65/bis nella L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
Sostituisce l'art. 12/bis della L.P. 14 dicembre 1998, n. 11.
Integra l'art. 11 della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.
Inserisce l'art. 17/ter nella L.P. 31 agosto 1974, n. 7.
Sostituisce l'art. 2/bis, comma 2, della L.P. 10 ottobre 1997, n, 14.
Riportato al n. VII - A/g.
(1) 20)
(2) 21)
(3)(4) 22)
Integra l'art. 1della L.P. 15 aprile 1991, n. 10.
Integra l'art. 30 della L.P. 15 aprile 1991, n. 10.
Reca modifiche all'art. 32/bis della L.P. 15 aprile 1991, n. 10.
Integra l'art. 4 della L.P. 13 settembre 1973, n. 49.
(1) Sono abrogati:
(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Omissis.