(1) Il servizio prestato da cittadini italiani o appartenenti all'Unione europea all'estero nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparabile al servizio prestato nella posizione funzionale corrispondente nelle aziende speciali unità sanitarie locali, è riconosciuto agli effetti economici con le modalità e le condizioni disciplinate dall'accordo provinciale per il personale del servizio sanitario provinciale.