In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 14/03/2013

b) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1988, n. 331)
Piano sanitario provinciale 1988 - 1991

vedi regolamento di esecuzione: D.P.G.P. n. 19/1992
vedi regolamento di esecuzione: D.P.P. n. 6/2005
1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 30 agosto 1988, n. 39.

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1

(1) Continuano a trovare applicazione gli articoli 10, 15, 21, 21/bis, 22, 25/bis, 25/ter e 30 della presente legge. 2)

2)
L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 57 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 2-8.   3)

3)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

TITOLO II
Prime disposizioni di attuazione del piano

Art. 9   3)

3)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 10 (Enti e istituzioni socio-sanitarie e assistenziali)

(1) Le unità sanitarie locali possono stipulare con enti e/o istituzioni di assistenza e beneficenza che gestiscono servizi socio-assistenziali apposite convenzioni, secondo lo schema-tipo deliberato dalla Giunta provinciale, per l'erogazione di prestazioni sanitarie non mediche.

Art. 11   4)

4)
Abrogato dall'art. 13 della L.P. 1° luglio 1993, n. 11.

Art. 12 (Organizzazione dei servizi gestiti dalle unità sanitarie locali)

(1) Sono abrogati gli articoli 12, 13 e 14 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

(2)  5)

(3)(4)  3)

(5)  6)

5)
Sostituisce la lettera A dell'art. 10, comma 1, della L.P. 2 gennaio 1981, n. 1.
3)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.
6)
Sostituisce l'art. 18, comma 4, della L.P. 2 gennaio 1981, n. 1.

Art. 13-14.   3)

3)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 15 (Intervento del difensore civico)

(1) Il difensore civico, istituito ai sensi della legge provinciale 9 giugno 1983, n. 15, può intervenire, a richiesta scritta dell'utente del servizio sanitario provinciale, qualora allo stesso non venga fornita adeguata giustificazione entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo ovvero persistano i fatti che hanno dato origine alle rimostranze.

(2) Il difensore civico segnala al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale le irregolarità e le disfunzioni accertate, informandone l'utente che ha presentato reclamo e invitando il comitato di gestione a procedere ai sensi delle vigenti disposizioni nei confronti degli accertati ritardi, irregolarità o disfunzioni ed a rimuovere le cause che li hanno determinati. In caso di inerzia del comitato di gestione il difensore civico ne informa l'assessore competente per la sanità per gli opportuni provvedimenti.

(3) Copia della relazione annuale di cui all'articolo 5 della legge provinciale 9 giugno 1983, n. 15, viene inviata ai presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali.

Art. 16   3)

3)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 17   7)

7)
Reca modifiche alla L.P. 2 gennaio 1981, n. 1, e alla L.P. 25 maggio 1982, n. 20.

Art. 18   3)

3)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 19   8)

8)
Sostituisce l'art. 5 della L.P. 25 maggio 1982, n. 20.

Art. 20   3)

3)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 21 (Servizio di ospedalizzazione a domicilio)  delibera sentenza

(1)   9)

(1/bis)   10)

(1/ter)   11)

(1/quater)   12)

(1/quinquies)   13)

(2)   14)

(3) Le aziende speciali unità sanitarie locali rimborsano parzialmente le spese di ostetricia sostenute per il parto a domicilio, alle condizioni e nell'ammontare stabilito annualmente dalla Giunta provinciale. 13)

massimeDelibera 3 dicembre 2012, n. 1816 - Determinazione del rimborso per le spese di ostetricia sostenute per il parto a domicilio per l'anno 2013
massimeDelibera N. 3322 del 24.09.2001 - Rimborso delle spese di ostetricia sostenute per il parto a domicilio - Linee guida ed assegnazioni alle Aziende Sanitarie (modificata con delibera N. 4746 del 28.12.2001, delibera N. 4708 del 05.12.2005, delibera 4287 del 10.12.2007 e con delibera N. 4562 del 01.12.2008)
9)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22, e abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 9.
10)
Il comma 1/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 12 novembre 1991, n. 32, sostituito dall'art. 29, comma 1, della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, e abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 9.
11)
Il comma 1/ter è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 12 novembre 1991, n. 32, sostituito dall'art. 29, comma 2, della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, e abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 9.
12)
Il comma 1/quater è stato inserito dall'art. 6 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22, e abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 9.
13)
I commi 1/quinquies e 3 sono stati inseriti dall'art. 57 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7. Il comma 1/quinquies e stato poi abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 9.
14)
Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 9.

Art. 21/bis

(1)   15)

15)
L'art. 21/bis è stato inserito dall'art. 22 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1, modificato dall'art. 46 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9, e abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 9.

Art. 22 (Ricovero di malati cronici - costi e rette)  delibera sentenza

(1) Le rette per ricoveri di malati cronici sono determinate dagli organi competenti delle rispettive strutture di ricovero in base ai criteri di cui alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche. 16)

(2) Gli oneri per l'assistenza sanitaria, medica, infermieristica, riabilitativa e farmaceutica gravano direttamente sul fondo sanitario provinciale tramite le competenti aziende sanitarie locali e sono esclusi dal calcolo per la determinazione della retta di degenza. Sono parimenti a carico del fondo sanitario provinciale i costi per la direzione e il coordinamento del settore di assistenza e di cura; ciò riguarda tanto le citate funzioni esercitate da esperti con una formazione medica, infermieristica oppure riabilitativa, quanto le funzioni svolte da esperti con una formazione socio-pedagogica oppure socio-assistenziale nel settore sociale. 17)

(3) Gli oneri per la retta di degenza, determinata ai sensi del comma 1, vengono assunti a carico delle unità sanitarie locali territorialmente competenti in misura non superiore al 50% e non inferiore al 30% dei costi di degenza, esclusi gli oneri di cui al comma 2. A tal fine la Giunta provinciale determina annualmente con propria deliberazione gli importi a carico delle unità sanitarie locali, tenuto conto del rapporto numerico esistente nelle singole strutture tra il personale sanitario e quello socio-assistenziale. 18)

(4) Le modalità per la liquidazione degli oneri di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 6, ultimo comma, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 agosto 1985.

(5) Per i casi di assistenza a rimborso ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51, in favore di malati cronici, la Giunta provinciale stabilisce una retta differenziata che tiene conto della distribuzione degli oneri come stabilita al precedente comma 3.

(6) La Giunta provinciale delibera la modifica degli schemi-tipo delle convenzioni con strutture private per l'assistenza ospedaliera a malati cronici, introducendo i criteri di distribuzione degli oneri di cui al precedente comma 3. Di tali criteri viene comunque tenuto conto nel caso di deliberazione di nuovi schemi-tipo. Nel caso di convenzioni in atto all'entrata in vigore della presente legge le modifiche sono introdotte in sede di rinnovo delle convenzioni medesime.

(7) La Giunta provinciale determina le caratteristiche tecnico-edificali, le dimensioni minime e massime per le strutture di ricovero di cui al comma 1 nonché gli standards di personale delle stesse. 19)

(8) La Giunta provinciale rimborsa agli enti ed istituzioni pubbliche e private, competenti per la gestione delle case di riposo e/o centri di degenza, le spese, preventivamente autorizzate dalla Giunta medesima, sostenute per l'acquisto delle apparecchiature, attrezzature, arredamenti ed altri beni mobili ad uso sanitari, necessari per l'assistenza sanitaria ai lungodegenti. Con propria deliberazione la Giunta provinciale determina le apparecchiature, le attrezzature, gli arredamenti e gli altri beni mobili ad uso sanitario, finanziabili, nonché i relativi importi massimi delle spese rimborsabili. 20)

massimeDelibera N. 247 del 28.01.2008 - Approvazione del piano provinciale dei posti letto in ambito riabilitativo
16)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 29, comma 3, della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.
17)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.
18)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 32, comma 11, della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.
19)
Il comma 7 è stato sostituito dall'art. 24 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.
20)
Il comma 8 è stato aggiunto dall'art. 8 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17, e successivamente integrato dall'art. 22 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1.

Art. 23-25.   3)

3)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 25/bis (Centrale provinciale di Emergenza)  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad affidare la gestione della Centrale provinciale di Emergenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f) e relativo allegato programma 5, all'Azienda speciale U.S.L.- Centro-sud ed a fissarne le modalità operative con apposite direttive sulla base dei principi e delle raccomandazioni dell'Unione europea. 21)

massimeDelibera N. 591 del 23.02.1998 - Linee di indirizzo concernenti la gestione, l'attività ed il personale della Centrale provinciale di Emergenza (modificate con delibera n. 41 del 17.1.2000 e delibera n. 3871 del 05.11.2001)
21)
L'art. 25/bis è stato inserito dall'art. 26, comma 1, della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

Art. 25/ter (Trattamento economico del personale medico e infermieristico che svolge attività di emergenza sanitaria extra-ospedaliera)

(1) L'attività di emergenza sanitaria extra-ospedaliera viene assicurata dalle Aziende speciali Unità Sanitarie Locali che si avvalgono di personale medico o infermieristico, dipendente, convenzionato o legato da rapporti di altra natura con il servizio sanitario provinciale. A detto personale che opera a bordo di eliambulanze, autoambulanze o altri veicoli di soccorso, sono corrisposti, con effetto retroattivo a decorrere dall' 1.7.1997, importi diversificati a seconda che l'attività di emergenza venga svolta durante o fuori l'orario di servizio, la cui entità e modalità di erogazione sono definite dalla Giunta provinciale, sentiti il personale sanitario impiegato nell'attività di emergenza, le organizzazioni sindacali e le Aziende speciali UU.SS.LL. 22)

22)
L'art. 25/ter è stato inserito dall'art. 26, comma 2, della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

Art. 26   3)

3)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

TITOLO III
Disposizioni finanziarie e finali

Art. 27-29.   3)

3)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 30 (Proroga di norme precedenti)

(1) Continuano a trovare applicazione le seguenti norme:

23)
L'art. 30 è stato sostituito dall'art. 57 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 31-34.   3)

3)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

ALLEGATO n. 1 24)

24)
Omissis.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionA Energia elettrica
ActionActionB Metanizzazione
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 10 giugno 1992, n. 16
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 2/bis (Distanze di sicurezza dai gasdotti)
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5-6.   
ActionActionC Risparmio energetico
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
ActionActionf) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1 
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1981, n. 25
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7
ActionActionArt. 8
ActionActionArt. 9
ActionActionArt. 10
ActionActionArt. 11
ActionActionArt. 12
ActionActionArt. 13
ActionActionArt. 14
ActionActionArt. 15
ActionActionArt. 16
ActionActionh) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3 
ActionActioni) Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
ActionActionl) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
ActionActionArt. 1 (Inquadramento nei ruoli provinciali e aumento delle unità negli stessi)
ActionActionArt. 2 (Pianta organica del personale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione medica, e dell'ufficio medicina del lavoro)
ActionActionArt. 3 (Opzione per il mantenimento dell'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario)
ActionActionArt. 4 (Attribuzione nuovo stipendio)
ActionActionArt. 5 (Iscrizione agli enti previdenziali ed assistenziali)
ActionActionArt. 6 (Opzione per la posizione assicurativa in atto)
ActionActionArt. 7 (Norme transitorie)
ActionActionArt. 8-9.   
ActionActionArt. 10
ActionActionALLEGATO A
ActionActionALLEGATO B
ActionActionALLEGATO C
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
ActionActionn) Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21 
ActionActiono) LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34
ActionActionq) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51
ActionActionr) LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
ActionActions) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
ActionActiont) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30 —
ActionActionv) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
ActionActionw) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
ActionActionx) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10
ActionActiony) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
ActionActionz) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1982, n. 4289
ActionActionz) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5 
ActionActiona') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
ActionActionb') Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
ActionActionc') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
ActionActiond') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
ActionActione') Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
ActionActionf') Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 40
ActionActiong') LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
ActionActionh') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11
ActionActioni') Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2011 , n. 14
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1984, n. 1
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1988, n. 33 —
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 30 del 03.02.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 36 del 05.02.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 38 del 05.02.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 40 del 05.02.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 75 del 28.02.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 78 del 04.03.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 123 del 25.03.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 156 del 02.04.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 188 del 22.04.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 11.05.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 220 del 25.05.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 27.05.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 244 del 03.06.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 245 del 03.06.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 279 del 17.06.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 20.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 352 del 23.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 23.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 23.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 358 del 23.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 375 del 23.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 366 del 27.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 27.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 382 del 29.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 407 del 29.10.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 427 del 10.11.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 461 del 19.11.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 462 del 19.11.1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico