Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1983, n. 67.
(1) Le commissioni locali di controllo sul collocamento esercitano le funzioni attribuite dalla legislazione statale alle commissioni circoscrizionali per l'impiego e assumono la denominazione di commissioni locali per l'impiego.
(2) Le commissioni locali per l'impiego esercitano l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento.
(3) Avverso le deliberazioni delle commissioni locali è ammesso ricorso alla commissione provinciale di controllo sul collocamento. 4)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 50 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.