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In vigore al: 14/03/2013

o) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 41)
Regolamento sulla formazione medica specialistica

1)
Pubblicato nel B.U. 19 febbraio 2008, n. 8.

Capo I
Norme generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina gli interventi in materia di formazione medica specialistica in attuazione del titolo III della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, di seguito denominata legge.

Art. 2 (Conoscenze linguistiche)

(1) Coloro che sono in possesso dell'attestato relativo al diploma di laurea, rilasciato dalla commissione di cui agli articoli 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, e coloro che sono in possesso di un attestato dichiarato equipollente dalla Giunta Provinciale, possono usufruire degli interventi di sostegno di cui all'articolo 22 della legge provinciale del 15 novembre 2002, n. 14.

(2) Coloro che non sono in possesso dell'attestato ai sensi del comma 1, saranno sottoposti ad un test di valutazione sulla capacità di comprensione delle lingue italiana e tedesca. Gli attestati dichiarati equipollenti dalla Giunta Provinciale e il test di capacità di comprensione, il quale viene regolato con il bando di selezione, deve corrispondere al livello di laurea.

Art. 3 (Obblighi successivi alla formazione medica specialistica)  delibera sentenza

(1) Entro dieci anni dal conseguimento della specializzazione o dalla conclusione della formazione pratica i beneficiari degli interventi di sostegno di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge, devono prestare, per quattro anni, servizio a tempo pieno nell'ambito del servizio sanitario provinciale. In presenza di giustificati motivi è possibile prestare servizio a tempo parziale. Per i beneficiari dei contributi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c) della legge, il periodo di servizio si riduce in proporzione alla durata della concessione dell'emolumento. Ai fini della concessione dell'intervento di sostegno, gli interessati devono obbligarsi per iscritto a prestare tale servizio.

(2) La persona interessata ottempera all'obbligo di cui al comma 1, se dimostra di aver presentato domanda di assunzione nel Servizio sanitario provinciale ed ha partecipato ai relativi concorsi risultando idonea, o se è stata inclusa nelle graduatorie per persone convenzionate e non è stata successivamente invitata ad assumere la propria attività presso il Servizio stesso.

(3) In caso di inosservanza totale o parziale dell'obbligo di cui al comma 1, ovvero se non possono aderire all'obbligo in base alla mancanza dell'attestato relativo al diploma di laurea, rilasciato dalla commissione di cui agli articoli 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, ovvero in mancanza degli attestati dichiarati equipollenti dalla Giunta Provinciale i beneficiari devono restituire gli emolumenti percepiti e gli interessi legali per ogni anno. Tale obbligo sussiste anche in caso di interruzione della formazione. L'importo da restituire è stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4.

(4) Se l'obbligo ai sensi del comma 1 non viene rispettato, i beneficiari sono tenuti:

  • -  a restituire ai sensi dell' articolo 25 della legge provinciale del 15 novembre 2002, n. 14, gli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione specialistica, compresi gli interessi legali dalla data della erogazione;
  • -  a restituire il 17,5 per cento dell' assegno o emolumento complessivo e gli interessi legali per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio non prestato, fino ad un massimo di quattro anni, in caso di inosservanza parziale dell'impegno stesso.

(5) L'inosservanza totale o parziale dell'impegno di cui al comma 1 è accertata con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dell'assessore provinciale competente, la quale determina l'ammontare da restituire nei limiti del comma 4, tenuto conto delle eventuali giustificazioni dell'interessato.

massimeDelibera 3 dicembre 2012, n. 1820 - Modifica delle propria delibera del 10.11.2008, n. 4203 concernente l'approvazione della dichiarazione d'impegno ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 7 gennaio 2008, n. 4 in forma vigente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 03.02.2003 - Sanitari - assegno o contributo di specializzazione - inadempimento dell'interessato - determinazione di restituzione di parte del beneficio - occorre motivazione specifica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 06.11.2001 - Mancata comunicazione di avvio di procedimento - personale medico - assegni di specializzazione - restituzione: interessi

Capo II
Interventi di sostegno

Art. 4 (Convenzioni per la formazione di medici specialistici)

(1) Le convenzioni di cui al Capo II del Titolo III della legge, prevedono, oltre a quanto già previsto dalla legge:

  • a)  l' ammontare dell'importo e le relative modalità di erogazione da versare all'università o all'organismo convenzionato per l'attivazione dei posti di formazione medica specialistica;
  • b)  che nelle procedure selettive l' università o l'organismo possa effettuare un'ulteriore valutazione dopo quella operata dalla Provincia;
  • c)  che negli avvisi di selezione o nei bandi di concorso siano indicati anche i requisiti necessari per l' occupazione dei posti aggiuntivi;
  • d)  la corresponsione allo specializzando o alla specializzanda, da parte dell' università o dell'istituto convenzionato, degli importi previsti dalla vigente normativa dello Stato interessato;
  • e)  che l' università o l'organismo stipuli in favore dello specializzando o della specializzanda apposite assicurazioni contro gli infortuni e le malattie, nonché contro i rischi della responsabilità civile;
  • f)  l' istituzione di un organismo in cui sono rappresentati la Provincia e l'università o l'organismo che vigila sull'osservanza della convenzione e tenta la conciliazione all'insorgere di controversie.

(2) Di norma le convenzioni hanno durata triennale e possono essere rinnovate al massimo per 9 anni.

(3) L'ammontare delle somme da corrispondere alle università ed agli organismi convenzionati si determina in base all'articolo 5, comma 8 della presente legge secondo le convenzioni stipulate.

(4) le convenzioni possono prevedere forme di aggiornamento professionale periodici e istituzionalizzati per gli specializzati.

Art. 5 (Assegni per la formazione di medici specialisti)

(1) L'avviso di selezione per l'attribuzione degli assegni di cui al Capo III del Titolo III della legge, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, indica le specialità ed il numero dei posti, ed eventualmente le strutture in relazione alle quali l'assegno può essere fruito, il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati e le modalità della selezione. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione.

(2) Il bando di selezione può prevedere che ai sensi dell'articolo 30 della legge provinciale del 15 novembre 2002, n. 14, il godimento di determinati assegni sia riservato a specifiche categorie di aspiranti.

(3) I bandi di selezione possono essere distinti per strutture convenzionate o non convenzionate. Per queste ultime l'avviso di selezione può prevedere che l'assegno possa essere concesso esclusivamente se esse possiedono determinati requisiti.

(4) Nella domanda va indicata la specialità e l'università o l'organismo a cui si aspira. Alla domanda va allegata la documentazione curriculare.

(5) Previa verifica della conoscenza delle lingue italiana e tedesca e previo esame dei documenti la commissione di valutazione forma la graduatoria degli idonei. La commissione è composta da cinque membri, scelti in modo tale da garantire la prevalenza di esperti nelle discipline mediche, nonché la presenza di almeno un esperto nella lingua italiana e un esperto nella lingua tedesca.

(6) La valutazione delle domande e la formazione della graduatoria si basano sui seguenti elementi, secondo i criteri di punteggio riportati nell'avviso di selezione:

  • a)  titoli di studio, i quali sono requisiti d' accesso agli interventi di sostegno ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale del 15 novembre 2002, n. 14, con specifico riguardo ai titoli accademici, anche postlaurea;
  • b)  titoli scientifici, ivi comprese l' attività di ricerca, le pubblicazioni, la partecipazione ad iniziative o ad organismi nel rispettivo campo professionale;
  • c)  titoli formativi e professionali nel rispettivo campo professionale;
  • d)  titoli di servizio nel rispettivo campo professionale;
  • e)  titoli didattici nel rispettivo campo professionale.

(7) A parità di punteggio, è preferito o preferita l'aspirante che non risulti già in possesso di un titolo di formazione medica specialistica.

(8) L'ammontare degli assegni varia da Euro 1.549,37 a Euro 2.500,00 mensili lordi in base al fatto che il luogo di formazione ed in base alla convenzione stipulata con l'ente di formazione.

(9) Per la frequenza di formazioni integrative, svolte dopo l'assolvimento della formazione specialistica e in base ai rispettivi criteri possono essere concessi contributi di importo pari al 50 per cento delle tasse d'iscrizione e fino ad un massimo di Euro 2.500,00 annui o gli importi indicati dal comma 8, in base al fabbisogno del Servizio Sanitario Provinciale e in relazione alla durata della formazione.

Art. 6 (Obblighi durante il periodo formativo presso strutture non convenzionate)

(1) Entro tre mesi dalla stipula del contratto di formazione i beneficiari degli assegni trasmettono alla Provincia una dichiarazione d'avvenuto inizio delle attività formative, corredata della documentazione da cui risulti l'avvenuta stipulazione di un'assicurazione contro gli infortuni e le malattie.

(2) Al termine di ogni semestre, o di un periodo più breve, se previsto dall'ordinamento degli studi, i beneficiari trasmettono alla Provincia una dichiarazione debitamente controfirmata, dalla quale risulti il regolare svolgimento delle attività formative.

(3) Gli assegni sono emessi sulla base della dichiarazione di cui ai commi 1.

Art. 7 (Obblighi durante il periodo formativo presso strutture convenzionate)

(1) Dalla stipula del contratto di formazione la struttura trasmette alla Provincia una dichiarazione d'avvenuto inizio delle attività formative.

Capo III
Disposizioni particolari

Art. 8 (Posti di formazione)

(1) La formazione medico-specialistica può essere svolta presso le strutture del Servizio sanitario provinciale debitamente accreditati come strutture formative.

(2) La formazione di cui al comma 1 si svolge secondo i criteri stabiliti a livello nazionale a norma dell'articolo 37 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche.

(3) Le procedure di selezione vengono avviate nel rispetto delle norme sulla selezione del personale nell'ambito degli enti pubblici locali.

Art. 9 (Personale in aspettativa)

(1) Il personale di cui all'articolo 32 della legge, può partecipare alle procedure selettive per l'attribuzione di una misura di sostegno ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto.

Art. 10 (Disposizione transitoria)

(1) Coloro che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, svolgono la formazione specialistica beneficiando delle relative misure di sostegno, possono partecipare alle procedure di selezione previste dall'articolo 8, comma 3.

Art. 11 (Abrogazione)

(1) Il decreto del Presidente della giunta provinciale 29 marzo 1988, n. 6, e successive modifiche, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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