(1) Per le teleferiche adibite anche al trasporto di persone si applicano le norme di cui all'articolo 30 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, e successive modifiche.
(2) Le norme di sicurezza per le teleferiche per il trasporto di sole cose fino ad una massa di 2000 kg sono riportate nell'allegato C; le norme di sicurezza per le teleferiche mobili per cantieri e per trasporto di legname (gru a cavo) sono riportate nell'allegato D.
(3) Le opere di protezione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge sulle teleferiche devono essere dimensionate in modo tale che, in caso di cadute del veicolo carico o delle funi, non ci sia alcun pericolo per la strada, per le persone o per i veicoli sottostanti.
(4) Non è consentito sorvolare impianti a fune in servizio pubblico. È ammesso attraversarli inferiormente sotto solo quando non ci sia alcun pericolo per la funivia in servizio pubblico, tenuto conto anche di un eventuale colpo di frusta verso l'alto di una delle funi della teleferica.
(5) Le stazioni devono essere recintate in modo da impedire a terzi l'accesso ad elementi in movimento. In ogni caso, per gli impianti ubicati in zone abitate l'area interessata dal transito dei veicoli in uscita ed entrata deve essere recintata in modo tale che ne sia impedito l'accesso fino ad un franco verticale di almeno 2,5 m tra il punto più basso del veicolo ed il suolo.