Pubblicato nel B.U. 16 agosto 2000, n. 34.
(1) Entro il 31 ottobre di ogni anno il programma di attività ed il piano finanziario per l'esercizio successivo sono presentati alla Giunta provinciale, che li approva previo parere della Ripartizione provinciale Finanze e Bilancio.
(2) Lo schema per il piano finanziario preventivo è approvato dalla Giunta provinciale.
(3) Gli importi iscritti alle singole voci del piano finanziario hanno valore indicativo e non sono vincolanti per la gestione.