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In vigore al: 14/03/2013

d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 aprile 1997, n. 91)
Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi per il miglioramento del servizio pubblico di trasporto funiviario

1)

Pubblicato nel B.U. 1° luglio 1997, n. 29.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento determina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per iniziative atte a migliorare il servizio pubblico di trasporto funiviario, in attuazione della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, recante "Provvidenze per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune".

Art. 2 (Spesa ammissibile)

(1) Per la realizzazione di impianti nuovi sono considerate ammissibili a contributo le spese che sono pari al costo convenzionale dell'impianto stabilito mediante la formula di cui all'articolo 29 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87.

(2) Per interventi diversi da quelli di cui al comma 1, la spesa riconosciuta ammissibile viene individuata sulla base del progetto e di un preventivo dettagliato di spesa. Essa non deve essere comunque superiore al costo convenzionale dell'impianto nuovo determinato ai sensi del comma 1 ed essere almeno pari al cinque per cento di tale costo.

(2/bis) Per gli impianti funiviari appartenenti alla prima categoria la spesa minima ammessa a contributo è pari al 2,5 per cento del costo convenzionale dell'impianto nuovo determinato ai sensi del comma 1. 2)

(3) Sono ammissibili a contributo i progetti attuati, in tutto o in parte, con il sistema della locazione finanziaria. 3)

2)

Il comma 2/bis è stato inserito dall'art. 1 del D.P.P. 12 gennaio 2006, n. 1.

3)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 12 gennaio 2006, n. 1.

Art. 3 (Domanda e documentazione)

(1) La domanda di contributo va presentata all'Ufficio provinciale trasporti funiviari, a pena di decadenza, nel periodo tra il 1° gennaio e l'ultimo giorno di febbraio di ogni anno.

(2) La domanda di contributo per la costruzione di nuovi impianti deve essere corredata dalla seguente documentazione:

  • a)  descrizione delle finalità della linea ed analisi sull' origine del traffico prevedibile;
  • b)  planimetria, in scala 1:10000, con indicate la linea funiviaria proposta e le eventuali linee già esistenti o previste in zona, nonché le piste da sci servite da tali linee e gli eventuali itinerari turistici o sciistici di collegamento tra queste;
  • c)  copia dell' atto di costituzione e dello statuto, qualora il richiedente sia una persona giuridica privata, salvo che l'amministrazione provinciale sia già in possesso di tali documenti;
  • d)  progetto esecutivo o di massima dell' impianto che realizza la linea, redatto secondo le modalità di cui all'articolo 3 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87;
  • e)  certificazione del comune competente per territorio sulla rispondenza del tracciato dell' impianto progettato con quello indicato nel piano urbanistico.

(3) La domanda di contributo per l'acquisto di apparecchiature di emissione e controllo dei titoli di viaggio deve essere corredata dalla seguente documentazione:

  • a)  copia dell' atto di costituzione e dello statuto, qualora il richiedente sia una persona giuridica privata, salvo che l'amministrazione provinciale sia già in possesso di tali documenti;
  • b)  relazione sull' opportunità o necessità della sostituzione delle apparecchiature in uso;
  • c)  elenco della dislocazione delle singole apparecchiature;
  • d)  preventivo dettagliato delle spese.

(4) La domanda di contributo per opere diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

  • a)  relazione giustificativa sulla opportunità rispettivamente necessità dell' intervento proposto;
  • b)  planimetria, in scala 1:10000, con indicate la linea funiviaria proposta e le eventuali linee già esistenti o previste in zona, nonché le piste da sci servite da tali linee e gli eventuali itinerari turistici o sciistici di collegamento tra queste;
  • c)  progetto esecutivo o di massima dell' impianto, redatto secondo le modalità di cui all'articolo 3 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, limitatamente alle parti da modificare e per le quali si chiede il contributo;
  • d)  certificazione del comune competente per territorio sulla rispondenza del tracciato dell' impianto progettato con quello indicato nel piano urbanistico, qualora si intenda apportare variazioni al tracciato della linea;
  • e)  preventivo dettagliato delle spese.

Art. 4 (Istruttoria)

(1) L'ufficio provinciale Trasporti funiviari:

  • a)  verifica che l' iniziativa oggetto del richiesto contributo sia rispondente alle finalità previste dalla legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6;
  • b)  verifica che la documentazione a corredo della domanda sia completa;
  • c)  sulla base del progetto di cui all' articolo 3, comma 2, lettera d), e comma 4, lettera c), esprime un parere sulla costruibilità tecnica dell'iniziativa;
  • d)  per gli impianti nuovi determina la spesa ammissibile, secondo quanto stabilito dall' articolo 2, comma 1;
  • e)  per gli interventi diversi da quelli di cui alla lettera d) verifica che la spesa preventivata sia conforme ai criteri di cui all' articolo 2, comma 2.

(2) Le domande presentate oltre il termine perentorio di cui all'articolo 3, comma 1, o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti o in merito alle quali l'Ufficio provinciale trasporti funiviari abbia espresso parere negativo circa la costruibilità tecnica delle opere proposte, sono respinte.

Art. 5 (Criteri di valutazione)

(1) Nei limiti delle disponibilità in bilancio, sono preferite, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di intervento:

  • a)  investimenti riguardanti linee di collegamento fra centri abitati, le quali devono soddisfare i requisiti di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87;
  • b)  investimenti riguardanti linee di collegamento fra zone sciistiche topograficamente finitime;
  • c)  investimenti riguardanti linee di arroccamento;
  • d)  investimenti per le apparecchiature destinate alla distribuzione ed alla lettura dei titoli di viaggio;
  • e)  investimenti riguardanti linee diverse da quelle contemplate nelle lettere a), b) e c).

(2) Nel rispetto delle preferenze di cui al comma 1 sono prioritariamente accolte le domande relative ad iniziative ubicate in zone turisticamente non prospere.

(3) Per le iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, l'aliquota percentuale integrativa di cui al comma 4 può essere applicata quando le capacità finanziarie del richiedente non permetterebbero la realizzazione di un'opera ritenuta atta a garantire maggiormente l'esistenza della zona sciistica di sostanziale importanza per l'economia del comprensorio.

(4) La Giunta provinciale individua le località rispettivamente le sciovie che possono beneficiare dell'aliquota integrativa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6.

Art. 6 (Liquidazione del contributo)

(1) Una volta divenuto esecutivo il provvedimento di assegnazione, il direttore dell'Ufficio provinciale trasporti funiviari dispone la liquidazione della prima od unica rata della provvidenza economica sulla base della documentazione di cui al comma 2 ed in presenza dei presupposti di cui al comma 3. Le rimanenti rate sono liquidate alla scadenza del 31 marzo degli anni successivi. A tal fine l'Ufficio provinciale trasporti funiviari determina il costo convenzionale dell'impianto, inteso come nuovo, con l'indicazione delle quote parziali di cui all'allegato A al regolamento sull'esercizio di linee di trasporto funiviario in servizio pubblico, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 48.

(2) Ai fini della liquidazione il beneficiario deve produrre la seguente documentazione:

  • a)  estratto autenticato del registro dei beni ammortizzabili di cui all' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale risultino le spese per gli investimenti ammessi a contributi, integrato da un elenco sulla suddivisione analitica dei costi ivi indicati secondo gli indici di cui all'allegato A al regolamento sull'esercizio di linee di trasporto funiviario in servizio pubblico, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 48.
  • b)  attestazione sull' apporto di capitale proprio;
  • c)  in caso di contributo per apparecchiature di emissione e di controllo dei titoli di viaggio, attestazione sull' avvenuta installazione di tali apparecchiature.

(3) La liquidazione è disposta a condizione che:

  • a)  sia stata rilasciata la concessione per la linea funiviaria o altro atto autorizzativo per il rinnovo dello stesso;
  • b)  il competente ufficio provinciale abbia rilasciato il nulla osta all' esercizio dell'impianto;
  • c)  il competente ufficio provinciale attesti che le opere ammesse a contributo sono state regolarmente eseguite.

(4) Su istanza del beneficiario può essere disposta la liquidazione di due terzi della provvidenza economica, qualora sia stata rilasciata la concessione per la linea funiviaria o altro atto autorizzativo per il rinnovo della stessa ed il beneficiario presenti l'attestazione sull'apporto di capitale proprio e produca una fideiussione di pari importo, rilasciata da un istituto di credito oppure da un'impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

(5) L'importo del contributo è proporzionalmente ridotto, qualora i costi parziali effettivi siano inferiori ai costi parziali costituenti la spesa ammessa a contributo.

(6) Rappresentano apporto di capitale proprio i versamenti dei soci ai conti del capitale sociale, le riserve formate da utili e l'utile d'esercizio. Da tali voci di apporti vanno detratte le eventuali perdite d'esercizio e le perdite portate a nuovo. Non costituiscono invece apporto di capitale proprio, le riserve di rivalutazione ed i contributi in conto capitale, erogati da enti pubblici, accantonati ai sensi dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche. 4)

(7) L'apporto di capitale proprio può limitarsi alla differenza tra la spesa ammessa a contributo ed il valore attualizzato del contributo stesso; questo viene fissato convenzionalmente nella misura del novanta per cento.

4)

Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 12 gennaio 2006, n. 1.

Art. 7 (Norme finali)

(1) In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, le domande di contributo a valere sugli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l'anno 1997 devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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