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Sentenze della Corte costituzionale
1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 461 del 19.11.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 461 del 19.11.1992
Pubblicità sanitaria
Attendere, processo in corso!
Sentenza (5 novembre) 19 novembre 1992, n. 461; Pres. Corasaniti – Red. Guizzi
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione Lombardia ha impugnato l'art. 5, commi 1 e 2, della legge 5 febbraio 1992, n.175, che pone norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie. La ricorrente ricorda che la materia dell'assistenza sanitaria e ospedaliera appartiene alla competenza legislativa regionale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. La legge di riforma sanitaria (23 dicembre 1978, n.833), in attuazione del riparto costituzionale di competenze tra Stato e regioni, ha assegnato allo Stato (art. 6, lett. s) le funzioni amministrative concernenti gli ordini e i collegi professionali, riservando alle regioni l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato (art. 43).
Anche ad ammettere che la pubblicità inerente all'attività di singoli professionisti vada ricondotta alla disciplina degli ordini e dei collegi professionali (e la relativa autorizzazione per la pubblicità sia demandata dalla legge statale ai comuni), é del tutto evidente che il funzionamento delle istituzioni sanitarie non ha attinenza con la materia degli ordini professionali, ma rientra nelle attribuzioni che la legge di riforma sanitaria ha assegnato alle regioni (art. 43 della legge n.833 del 1978, citata).
La legge impugnata finisce per equiparare la regione (quanto all'autorizzazione prevista per la pubblicità di case di cura, gabinetti ed ambulatori) al comune (competente ad autorizzare la pubblicità dei singoli sanitari). Ciò che risulta dalla simmetria dei pareri prescritti e dal rinvio ai regolamenti ministeriali per la disciplina delle modalità di concessione dell'autorizzazione regionale.
Il legislatore statale ha, in tal modo, conferito alla regione una sorta di delega di funzioni amministrative in una materia nella quale essa risulta invece titolare di potestà legislativa concorrente, ed ha previsto un regolamento ministeriale palesemente illegittimo, anche alla luce dell'art.17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che esclude espressamente il ricorso ai regolamenti statali nelle materie riservate a competenza regionale, laddove si tratti di attuare e integrare leggi e decreti legislativi.
Osserva infine la ricorrente che il legislatore poteva prevedere, al massimo, un atto di indirizzo e coordinamento, non già un regolamento, nella forma del decreto ministeriale.
2. La Provincia autonoma di Trento, con ricorso regolarmente notificato e depositato, ha impugnato gli artt. 1, 2, 4, 5 (commi 1 e 2) e 6 (comma 3) della citata legge n. 175 del 1992, per violazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e, in particolare, degli artt. 8, nn. 5 e 6; 9, n. 10; 16.
Dall'esame degli atti di trasferimento delle funzioni alle regioni ordinarie e, specificamente alla Provincia di Trento, risulta che la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie nonché delle case di cura e simili, é di competenza della Provincia autonoma, salvo per quanto attenga agli ordini professionali (v. il d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art.1; il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; il d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526).
Si duole poi la Provincia autonoma che la legge presenti carattere eccessivamente dettagliato, con riguardo ai mezzi e al contenuto della pubblicità. Anch'essa reputa illegittima l'attribuzione al Ministro della sanità del potere - definito regolamentare - di determinare le caratteristiche estetiche delle targhe ed inserzioni.
3. Si é costituito, con riferimento a entrambi i ricorsi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.
Con riguardo al ricorso della Regione Lombardia fa presente che la disciplina impugnata attiene all'esercizio delle professioni sanitarie: la pubblicità tocca non tanto i luoghi di per sé considerati, quanto le sedi di esercizio dell'attività professionale.
Non a caso, le sanzioni comminate per l'inosservanza della pubblicità, anche quando questa concerna i luoghi, sono tipiche sanzioni disciplinari nei confronti dei professionisti (v. l'art. 5, comma 4, e l'art. 8, comma 1, della legge n. 175 del 1992).
Si tratta dunque di materia che riguarda l'esercizio della professione e, specificamente, i compiti degli ordini professionali (che formano oggetto di riserva di attribuzione statale), al cui intervento gli artt. 4 e 5 della legge affidano un ruolo determinante nella procedura di rilascio dell'autorizzazione. Le regioni non avrebbero alcuna competenza da rivendicare in materia di pubblicità delle professioni sanitarie, che riguarderebbe esclusivamente "profili ordinistici".
Il rinvio al regolamento ministeriale per la definizione delle caratteristiche estetiche dei mezzi pubblicitari, di cui all'art. 2 della legge, risponde all'interesse generale al corretto esercizio delle professioni sanitarie. Esigenze di uniformità giustificano anche la disposizione introdotta dal comma 2 dell'art. 5, che lascia pur sempre alle regioni il potere di dettare norme procedimentali integrative. Per quanto concerne poi il ricorso della Provincia autonoma di Trento, non sarebbero pertinenti le norme invocate.L'art. 1, secondo comma, lettera f) del d.P.R. n. 4 del 1972 non giustifica la rivendicazione di competenza prospettata con riguardo alle disposizioni introdotte dagli artt. 1, 2 e 3 della legge impugnata. Per altro verso, tutto quanto inerisce all'esercizio della professione medica e di quella sanitaria é materia riservata allo Stato (artt. 6 del d.P.R. n. 4 del 1972; 3, n. 9, del d.P.R. n. 474 del 1975; 30 del d.P.R. n. 616 del 1977 e 6 della legge n. 833 del 1978).
La pubblicità cui ha riguardo il denunciato art. 1 della legge n.175 del 1992 concerne, allo stesso tempo, l'esercizio della professione e l'organizzazione degli appartenenti alla categoria, profili per i quali rileva l'autogoverno delle categorie interessate.
Quanto al regolamento ministeriale che dovrà definire le caratteristiche estetiche dei mezzi pubblicitari, di cui all'art. 2 della legge, si ribadisce che esso trova fondamento nell'interesse generale al corretto esercizio delle professioni sanitarie.
4. Con atto notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 12 settembre 1992, la Provincia autonoma di Trento ha rinunziato al ricorso (n.37), non avendo il Consiglio provinciale ratificato la deliberazione della Giunta circa l'impugnazione della citata legge n. 175.
Considerato in diritto:
1. La questione sottoposta alla Corte riguarda la legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge 5 febbraio 1992, n.175, che pone norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie. Tali disposizioni, secondo la Regione Lombardia, violano la competenza regionale in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato.
Palese sarebbe, in particolare, l'illegittimità del comma 2, che prevede l'adozione di un regolamento ministeriale per stabilire le modalità del rilascio dell'autorizzazione regionale.
2. Analizzando il contenuto dei due commi impugnati, é agevole constatare che essi rispondono a logiche del tutto distinte.
Il comma 1 dell'art. 5 individua la regione come autorità amministrativa competente ad autorizzare la pubblicità di case di cura private, gabinetti ed ambulatori mono o polispecialistici. Nel procedimento, é previsto il parere degli ordini o dei collegi professionali per acquisire le necessarie valutazioni tecniche tipizzate dalla stessa legge: accertamento del possesso e della validità dei titoli accademici e scientifici; rispondenza della targa, insegna o inserzione alle caratteristiche stabilite dal regolamento emanato dal Ministro della sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità nonché gli ordini o i collegi professionali (art. 2, comma 3, della legge n. 175 del 1992).
Tale regolamento pone norme tecniche, dirette agli ordini e ai collegi professionali, per l'esercizio delle competenze loro riconosciute nell'ambito del procedimento amministrativo di autorizzazione; esso non tocca scelte di indirizzo politico-amministrativo della regione e non vulnera l'ambito delle sue attribuzioni, costituzionalmente protetto (v., da ultimo, la sentenza di questa Corte n. 483 del 1991).
La questione non é dunque fondata, relativamente al comma 1 dell'art. 5.
3. Deve invece essere accolta la censura mossa al comma 2 dello stesso articolo.
L'indubbio rilievo che va riconosciuto, nella materia in esame, agli ordini e ai collegi professionali non toglie che é la regione ad avere la titolarità dei poteri di vigilanza e di autorizzazione sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, stante il chiaro dettato dell'art.43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Fra siffatti poteri, rientra certamente quello di autorizzare la pubblicità concernente tali istituzioni sanitarie.
Questa Corte ha più volte affermato (v., da ultimo, le sentenze nn. 391, 204, 49 del 1991) il principio secondo cui un regolamento ministeriale di esecuzione e di attuazione di una legge statale non può porre norme volte a limitare la sfera delle competenze delle regioni in materie loro attribuite.
Detto principio deriva dalle regole costituzionali relative all'ordine delle fonti normative, ed é stato espressamente sancito dall'art. 17, commi 1, lett. b, e 3, della legge n. 400 del 1988, che circoscrive la potestà regolamentare ministeriale alle sole materie di competenza del Ministro o di autorità a lui sottordinate.
Esiste, d'altronde, una connessione naturale tra la disciplina del procedimento e la materia dell'organizzazione: la regolamentazione, da parte della regione, dei procedimenti amministrativi di propria spettanza é un corollario della competenza in materia di ordinamento degli uffici, quale espressione della sua potestà di autorganizzazione (cfr., da ultimo, la sent. n. 465 del 1991).
Risulta dunque evidente l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 5, che peraltro era già stata rilevata, in sede di parere alla commissione di merito, dalla prima commissione (affari costituzionali) del Senato.
4. Quanto al ricorso presentato dalla provincia autonoma di Trento, considerato che la Provincia stessa ha rinunciato al ricorso con atto notificato il 12 settembre 1992 al Presidente del Consiglio dei ministri, il processo va dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 175 ("Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie");
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, sollevata dalla Regione Lombardia con il ricorso in epigrafe;
dichiara estinto il processo, relativamente al ricorso presentato dalla Provincia autonoma di Trento, per rinuncia.
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
A Servizio sanitario
a) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
c) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25
d) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
e) LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
f) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1981, n. 25
h) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3
i) Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
j) LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
k) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
Art. 1
Art. 2-3.
Art. 4
Art. 5
l) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
m) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
n) Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21
o) LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19
p) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34
q) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51
r) LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
s) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
t) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
u) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30 —
v) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
w) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
x) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10
y) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
z) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1982, n. 4289
z) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
a') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
b') Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
d') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
e') Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
f') Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 40
g') LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
h') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11
i') Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2011 , n. 14
B Medicina preventiva-assistenza sanitaria
C Igiene
a) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
a) LEGGE PROVINCIALE 24 dicembre 1975, n. 55
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22
Art. 1
Art. 2
Art. 2/bis
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
c) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1982, n. 28
d) LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1984, n. 2
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1988, n. 29
f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 novembre 1989, n. 29
g) Legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1993, n. 12
i) LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 10
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 febbraio 1998, n. 4 —
k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 luglio 1998, n. 19
l) Legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6
m) Decreto del Presidente della Provincia 15 maggio 2007, n. 33
n) Decreto del Presidente della Provincia 13 giugno 2007, n. 37
o) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 1
p) Decreto del Presidente della Provincia 17 dicembre 2012, n. 46
D Piano sanitario provinciale
a) LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1984, n. 1
Art. 1-3.
Art. 4
Art. 5-6.
Art. 7 (Centri di degenza)
Art. 8 (Subdelega di funzioni)
Art. 9-12.
Art. 13
Art. 14
Art. 15-18.
Art. 19
Art. 20 (Norme integrative)
Art. 21
Art. 22
b) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1988, n. 33 —
E Salute mentale
F Accordi di lavoro
a) Accordo 11 dicembre 2007
a) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 2834
b) Accordo 14 aprile 2008
c) Accordo15 settembre 2008
c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 3366
d) Accordo5 maggio 2009
e) Accordo 11 dicembre 2007
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 6151
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1999, n. 5
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 4504
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (1.1.1998-31.12.2000)
Principi generali
Assistenza primaria
Continuità assistenziale ed assistenza ai turisti
ALLEGATO A
Regolamento dell'attività didattica e tutoriale dei medici di medicina generale con particolare riguardo alla formazione specifica in medicina generale di cui al
Prestazioni aggiuntive
ALLEGATO D
Assistenza programmata domiciliare nei confronti dei soggetti non ambulabili
Assistenza domiciliare integrata
Assistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e collettività
ALLEGATO H
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 2000, n. 2912
i) Accordo 22 dicembre 1998
j) Accordo 1° agosto 2000
G - Emergenza sanitaria – COVID-19
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
A Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
B Provvidenze per attività culturali
C Tutela dei beni culturali
D Istituzioni culturali
a) Legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27 —
b) Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25
c) Legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5
d) Legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 31
e) Legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6
f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 gennaio 2000, n. 3
g) Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 26
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 maggio 1997, n. 2210
o) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 settembre 1997, n. 4611
s) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 settembre 1999, n. 3886
v) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 settembre 2003, n. 3272
w) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 dicembre 1990, n. 7617
x) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 2003, n. 4246
E Archivio provinciale
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
a) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1994, n. 8
b) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2012, n. 33
c) Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2012, n. 37
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
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Corte costituzionale - Sentenza N. 30 del 03.02.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 36 del 05.02.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 38 del 05.02.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 40 del 05.02.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 75 del 28.02.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 78 del 04.03.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 123 del 25.03.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 156 del 02.04.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 188 del 22.04.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 11.05.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 220 del 25.05.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 27.05.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 244 del 03.06.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 245 del 03.06.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 279 del 17.06.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 20.07.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 352 del 23.07.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 23.07.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 23.07.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 358 del 23.07.1992
Corte costituzionale - Ordinanza N. 375 del 23.07.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 366 del 27.07.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 27.07.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 382 del 29.07.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 407 del 29.10.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 427 del 10.11.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 461 del 19.11.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 462 del 19.11.1992
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06/04/1992 - Delibera N. 1568 del 06.04.1992
03/02/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 30 del 03.02.1992
05/02/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 36 del 05.02.1992
05/02/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 38 del 05.02.1992
05/02/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 40 del 05.02.1992
28/02/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 75 del 28.02.1992
04/03/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 78 del 04.03.1992
25/03/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 123 del 25.03.1992
02/04/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 156 del 02.04.1992
22/04/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 188 del 22.04.1992
11/05/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 11.05.1992
25/05/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 220 del 25.05.1992
27/05/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 27.05.1992
03/06/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 244 del 03.06.1992
03/06/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 245 del 03.06.1992
17/06/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 279 del 17.06.1992
20/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 20.07.1992
23/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 352 del 23.07.1992
23/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 23.07.1992
23/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 23.07.1992
23/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 358 del 23.07.1992
27/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 366 del 27.07.1992
27/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 27.07.1992
23/07/1992 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 375 del 23.07.1992
29/07/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 382 del 29.07.1992
29/10/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 407 del 29.10.1992
10/11/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 427 del 10.11.1992
19/11/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 461 del 19.11.1992
19/11/1992 - Corte costituzionale - Sentenza N. 462 del 19.11.1992
29/06/1992 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 giugno 1992, n. 3645
05/10/1992 - Deliberazione della giunta provinciale 5 ottobre 1992, n. 5825
21/12/1992 - Deliberazione della giunta provinciale 21 dicembre 1992, n. 8000
16/03/1992 - Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
16/03/1992 - Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
16/03/1992 - DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267
16/03/1992 - Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
07/01/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 gennaio 1992, n. 1
27/02/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 febbraio 1992, n. 10
06/03/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 marzo 1992, n. 11
11/03/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 marzo 1992, n. 12
11/03/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 marzo 1992, n. 13
17/03/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 marzo 1992, n. 14
01/04/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1992, n. 15
13/04/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
13/04/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
04/05/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 maggio 1992, n. 18
05/05/1992 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 19
14/01/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 gennaio 1992 , n. 2
05/05/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 20
02/06/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 giugno 1992, n. 21
17/06/1992 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 giugno 1992, n. 22
30/06/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23
08/07/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1992, n. 24
08/07/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1992, n. 25
09/07/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 luglio 1992, n. 26
15/07/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1992, n. 27
17/07/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 luglio 1992, n. 28
21/07/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1992, n. 29
21/07/1992 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 30
10/08/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1992, n. 31
14/08/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 agosto 1992, n. 32
02/09/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 settembre 1992, n. 33
16/09/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 settembre 1992, n. 34
21/09/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 settembre 1992, n. 35
24/09/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 settembre 1992, n. 36
28/09/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 settembre 1992, n. 37
21/10/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
25/11/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 novembre 1992, n. 39 —
21/01/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 gennaio 1992, n. 4
25/11/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1992, n. 40
25/11/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1992, n. 41
30/12/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 dicembre 1992, n. 42
07/02/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 febbraio 1992, n. 5
15/07/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 luglio 1992, n. 56/32
20/02/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 febbraio 1992, n. 6
25/02/1992 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 1992, n. 7
25/02/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 febbraio 1992, n. 8
25/02/1992 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 febbraio 1992, n. 9
12/02/1992 - Legge 12 febbraio 1992, n. 188
13/01/1992 - Legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1
23/04/1992 - Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
13/05/1992 - Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 11
13/05/1992 - Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 12
13/05/1992 - Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13
14/05/1992 - Legge provinciale 14 maggio 1992, n. 14
20/05/1992 - LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1992, n. 15 —
10/06/1992 - LEGGE PROVINCIALE 10 giugno 1992, n. 16
10/06/1992 - Legge provinciale 10 giugno 1992, n. 17
16/06/1992 - Legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18
16/06/1992 - Legge provinciale 16 giugno 1992, n. 19
15/01/1992 - Legge provinciale 15 gennaio 1992, n. 2
23/06/1992 - LEGGE PROVINCIALE 23 giugno 1992, n. 20
23/06/1992 - Legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21
23/06/1992 - Legge provinciale 23 giugno 1992, n. 22
02/07/1992 - Legge provinciale 2 luglio 1992, n. 23
06/07/1992 - Legge provinciale 6 luglio 1992, n. 24
06/07/1992 - Legge provinciale 6 luglio 1992, n. 25
07/07/1992 - LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 1992, n. 26
07/07/1992 - Legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27
09/07/1992 - Legge provinciale 9 luglio 1992, n. 28
10/07/1992 - Legge provinciale 10 luglio 1992, n. 29
15/01/1992 - Legge provinciale 15 gennaio 1992, n. 3
29/07/1992 - LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30 —
13/08/1992 - Legge provinciale 13 agosto 1992, n. 31
13/08/1992 - Legge provinciale 13 agosto 1992, n. 32
18/08/1992 - Legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33
21/08/1992 - LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1992, n. 34
21/08/1992 - Legge provinciale 21 agosto 1992, n. 35
16/10/1992 - Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
15/01/1992 - Legge provinciale 15 gennaio 1992, n. 4
16/01/1992 - LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 1992, n. 5
16/03/1992 - Legge provinciale 16 marzo 1992, n. 7
16/03/1992 - Legge provinciale 16 marzo 1992, n. 8
17/03/1992 - Legge provinciale 17 marzo 1992, n. 9
21/10/1992 - Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
23/11/1992 - Legge provinciale 23 novembre 1992, n. 41
23/11/1992 - Legge provinciale 23 novembre 1992, n. 42
10/12/1992 - LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1992, n. 43
10/12/1992 - Legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44
21/12/1992 - Legge provinciale 21 dicembre 1992, n. 45
30/12/1992 - Legge provinciale 30 dicembre 1992, n. 46
12/11/1992 - Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
12/11/1992 - Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39
14/02/1992 - Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
16/10/1992 - Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37
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