(1) Il gettito dell’imposta è devoluto alle associazioni turistiche e ai consorzi turistici di cui all’articolo 1, comma 4 della legge provinciale a condizione che essi rispettino i criteri di qualità stabiliti dalla Giunta provinciale.
(2) Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge provinciale l’imposta comunale di soggiorno è destinata nella misura minima dell’80% alle associazioni turistiche, mentre la quota restante può essere attribuita, da riservare al marketing di destinazione, ai consorzi turistici.
(3) Le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’imposta di cui all’articolo 8, comma 2, sono assegnate interamente alle associazioni turistiche.
(4) Le associazioni turistiche sono quelle organizzazioni turistiche locali o multizonali iscritte nell’elenco delle associazioni turistiche ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, nonché le aziende di cura, soggiorno e turismo, e le aziende di soggiorno e turismo esistenti.
(5) I consorzi turistici sono quelle organizzazioni turistiche multizonali iscritte nell’elenco dei consorzi turistici ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33.