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In vigore al: 14/03/2013

h) Decreto del Presidente della Provincia 1 febbraio 2013, n. 41)
Regolamento di esecuzione sull'imposta comunale di soggiorno

1)
Pubblicato nel B.U. 5 febbraio 2013, n. 6.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per l’applicazione dell’imposta comunale di soggiorno in attuazione dell’articolo 1 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, recante “Finanziamento in materia di turismo”, di seguito denominata legge provinciale.

(2) L’imposta comunale di soggiorno si applica in tutti i comuni della provincia di Bolzano.

Art. 2 (Titolare dell’imposta)

(1) È titolare dell’imposta il comune nel quale è ubicato l’esercizio ricettivo di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale nel quale avviene il pernottamento.

Art. 3 (Potestà regolamentare dei comuni)

(1) I comuni disciplinano con regolamento:

  1. la misura dell’imposta comunale di soggiorno;
  2. le modalità di trasmissione dei dati necessari;
  3. le modalità di versamento dell’imposta;
  4. il procedimento di controllo del rispetto dei criteri di qualità, come da accordo tra l’amministrazione provinciale ed il Consorzio dei comuni.

Art. 4 (Soggetti passivi)

(1) L’imposta comunale di soggiorno è dovuta dai soggetti che pernottano negli esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale, situati nel territorio della provincia di Bolzano.

(2) L’imposta comunale di soggiorno è dovuta per ogni persona e per ogni notte di soggiorno al gestore dell’esercizio ricettivo.

Art. 5 (Sostituti di imposta)

(1) Sono sostituti d’imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, i gestori degli esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale, i quali sono tenuti a:

  1. riscuotere l’imposta comunale di soggiorno dai soggetti passivi;
  2. presentare le dichiarazioni richieste dai comuni;
  3. riversare al comune competente le somme riscosse.

Art. 6 (Devoluzione del gettito dell’imposta)

(1) Il gettito dell’imposta è devoluto alle associazioni turistiche e ai consorzi turistici di cui all’articolo 1, comma 4 della legge provinciale a condizione che essi rispettino i criteri di qualità stabiliti dalla Giunta provinciale.

(2) Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge provinciale l’imposta comunale di soggiorno è destinata nella misura minima dell’80% alle associazioni turistiche, mentre la quota restante può essere attribuita, da riservare al marketing di destinazione, ai consorzi turistici.

(3) Le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’imposta di cui all’articolo 8, comma 2, sono assegnate interamente alle associazioni turistiche.

(4) Le associazioni turistiche sono quelle organizzazioni turistiche locali o multizonali iscritte nell’elenco delle associazioni turistiche ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, nonché le aziende di cura, soggiorno e turismo, e le aziende di soggiorno e turismo esistenti.

(5) I consorzi turistici sono quelle organizzazioni turistiche multizonali iscritte nell’elenco dei consorzi turistici ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33.

Art. 7 (Esenzioni)

(1) Sono esenti dal pagamento dell’imposta comunale di soggiorno:

  1. i minori fino al compimento del 14° anno di età;
  2. il personale degli esercizi ricettivi e le persone per le quali non vige l’obbligo di dichiarazione dei pernottamenti;
  3. le persone che pernottano per frequentare corsi previsti da programmi di studio di scuole pubbliche ed equiparate.

Art. 8 (Determinazione dell’imposta comunale di soggiorno)

(1) L’imposta comunale di soggiorno è determinata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge provinciale per ogni pernottamento nella misura di:

  1. euro 1,30 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di quattro stelle, quattro stelle “superior” e cinque stelle;
  2. euro 1,00 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di tre stelle e tre stelle “superior”;
  3. euro 0,70 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9.

(2) Il comune può aumentare, con deliberazione del consiglio comunale, l’imposta comunale di soggiorno in via generale o per particolari progetti – previo parere dell’associazione turistica territorialmente competente – per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, fino alla misura massima complessiva di euro 2,00. L’aumento avviene per tutte o anche solo per singole categorie di esercizi ricettivi di cui all’articolo 1 comma 2 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 e viene arrotondato per eccesso ai 10 centesimi. L’aumento per tutte le categorie di esercizi ricettivi deve avvenire proporzionalmente.

(3) L’aumento dell’imposta va deliberato entro il 30 giugno e si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

Art. 9 (Obbligo di dichiarazione)

(1) Entro 15 giorni dalla fine di ogni mese il sostituto d’imposta comunica al comune il numero dei pernottamenti e i casi di esenzione relativi al mese precedente.

Art. 10 (Termine di versamento)

(1) L’imposta comunale di soggiorno è determinata nella misura di cui all’Art. 4, comma 2 del presente regolamento ed è corrisposta l’ultimo giorno di permanenza del soggetto passivo nell’esercizio ricettivo.

Art. 11 (Termine di riversamento)

(1) Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 9, i sostituti d’imposta riversano al comune competente le somme riscosse nel mese precedente.

(2) Se l’importo da versare è inferiore ad euro 200,00, il versamento può essere rinviato alle scadenze successive. In ogni caso, l’importo dovuto deve essere versato al più tardi entro l’ultima scadenza dell’anno corrente.

(3) Entro cinque giorni successivi alla scadenza del versamento delle somme da parte degli esercizi ricettivi, il comune provvede a riversare gli importi incassati all’associazione turistica ed al consorzio turistico, a condizione che questi ultimi abbiano osservato i criteri di qualità stabiliti dalla Giunta provinciale.

Art. 12 (Controlli)

(1) Il comune è competente per il procedimento di controllo del rispetto dei criteri di qualità stabiliti dalla Giunta provinciale.

2. Se un’associazione turistica o un consorzio turistico opera sul territorio di più comuni, per il procedimento di controllo è competente il comune nel quale detta organizzazione ha la sua sede principale.

(3) Se gli utenti dei servizi delle associazioni turistiche e dei consorzi turistici non presentano contestazioni in forma scritta presso il comune competente per il controllo e se non vengono accertate irregolarità, i criteri di qualità si intendono rispettati, a condizione che le suindicate organizzazioni abbiano depositato in via telematica presso i comuni competenti e presso la Ripartizione provinciale competente in materia di turismo la seguente documentazione:

  1. entro novembre di ogni anno, il programma strategico quadriennale e il programma di attività annuale;
  2. entro novembre di ogni anno, il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario successivo;
  3. entro giugno di ogni anno, il conto consuntivo dell’anno finanziario precedente, una relazione sull’attività e il rendiconto sull’impiego delle entrate pubbliche.

(4) La ripartizione provinciale competente in materia di turismo e tutti i comuni competenti possono effettuare in ogni momento controlli sul corretto impiego dei fondi pubblici e sul rispetto dei criteri di qualità.

(5) La ripartizione provinciale competente in materia di turismo effettua annualmente controlli a campione su almeno il sei per cento delle associazioni turistiche e dei consorzi turistici esistenti al 1° gennaio, verificando se le attività indicate nella relazione di attività e finanziate con fondi pubblici negli ultimi due anni sono regolarmente documentate.

(6) Eventuali irregolarità sono segnalate ai comuni, che possono decurtare le assegnazioni dei fondi derivanti dall’imposta comunale di soggiorno.

Art. 13 (Rimborsi)

(1) Il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di imposta comunale di soggiorno, deve essere richiesto dai gestori degli esercizi ricettivi entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

(2) In caso di imposta comunale di soggiorno versata in eccedenza rispetto al dovuto, l’importo può essere recuperato anche mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta da effettuare alle scadenze successive.

(3) Non si procede al rimborso dell’imposta per importi pari o inferiori ad euro 10,00, mentre è consentita la compensazione.

Art. 14 (Entrata in vigore)

(1) Il presente regolamento di esecuzione entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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