(1) Si definisce stato di disoccupazione la condizione della persona senza alcuna occupazione retribuita, che sia immediatamente disponibile alla ricerca e allo svolgimento di un’attività lavorativa. Per gli effetti del presente regolamento lo stato di disoccupazione è riconosciuto alle persone residenti o con domicilio stabile in Provincia di Bolzano.
(2) Per comprovare il proprio stato di disoccupazione la persona interessata deve presentarsi presso l'Ufficio provinciale Servizio lavoro e rendere una contestuale dichiarazione di disponibilità immediata alla ricerca ed allo svolgimento di un'attività lavorativa. La Giunta provinciale può stabilire che, per determinati gruppi di persone, il riconoscimento dello stato di disoccupazione possa avvenire anche a prescindere dalla presentazione suddetta, mediante registrazione della persona interessata sul sito Internet della Ripartizione provinciale Lavoro. In tal caso la persona interessata deve confermare il proprio stato di disoccupazione presentandosi entro i successivi 30 giorni presso l’Ufficio provinciale Servizio lavoro, pena il disconoscimento dello stato medesimo a decorrere dal trentunesimo giorno. Tale conferma non è necessaria in caso di disoccupati stagionali.
(3) L'Ufficio provinciale Servizio lavoro sottoscrive con la persona disoccupata un patto di servizio, che prevede:
(4) Il patto di servizio è integrato da un piano d'azione individuale, nel quale si stabiliscono misure per una ricerca attiva del lavoro e per migliorare l’occupabilità della persona.
(1) La persona disoccupata dimostra l'immediata disponibilità alla ricerca attiva ovvero allo svolgimento di un lavoro mediante:
(2) L'Ufficio provinciale Servizio lavoro verifica lo stato di disoccupazione – di regola con cadenza almeno trimestrale – al fine di favorire l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro e di prevenire la disoccupazione di lunga durata.
(3) L'Ufficio provinciale Servizio lavoro effettua una duplice verifica:
(4) I risultati della verifica costituiscono i presupposti per la conservazione o la perdita dello stato di disoccupazione. L'esito della verifica deve essere documentato e possibilmente essere condiviso dalla persona interessata, che sottoscrive il documento insieme al o alla consulente dell'Ufficio provinciale Servizio lavoro.
(1) Lo stato di disoccupazione viene meno con l'inizio di un’attività di lavoro dipendente o autonomo. Si conserva tuttavia lo stato di disoccupazione nel caso in cui il rapporto di lavoro non superi i cinque giorni di calendario consecutivi. La richiesta di conservazione dello stato di disoccupazione va inoltrata all’Ufficio provinciale Servizio lavoro entro 30 giorni dalla fine del rapporto di lavoro.
(1) Accanto all'ipotesi di assunzione al lavoro, sono cause di perdita dello stato di disoccupazione:
(2) L'accertamento delle cause che determinano la perdita dello stato di disoccupazione è disposto sulla base delle procedure di cui all'articolo 2, del patto di servizio e del piano d'azione individuale. Il verificarsi delle cause di cui al comma 1 del presente articolo comporta la perdita dello stato di disoccupazione per un periodo di tre mesi. Decorso questo termine la persona interessata può richiedere nuovamente il riconoscimento dello stato di disoccupazione.
(3) Cause di forza maggiore ed altri impedimenti oggettivi rappresentano un giustificato motivo per la mancata presentazione ad un colloquio d'orientamento. Essi vanno valutati caso per caso tenuto conto del patto di servizio e degli accordi siglati nel piano d'azione individuale.
(4) Per determinate categorie di persone, da individuare con deliberazione della Giunta provinciale, che non necessitano di un’assistenza continuativa, lo stato di disoccupazione può essere disconosciuto d’ufficio qualora la persona interessata non si presenti entro un termine predeterminato presso l’Ufficio provinciale Servizio lavoro per confermare il perdurare del suo stato di disoccupazione. La persona deve essere informata di questo adempimento al momento del riconoscimento dello stato di disoccupazione. Nel caso previsto dal presente comma non si applica il periodo di esclusione di cui al comma 2.
(1) La sospensione dello stato di disoccupazione decorre dall'inizio di un rapporto di lavoro a tempo determinato o temporaneo, la cui durata non sia superiore ai limiti massimi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modifiche. La sospensione dello stato di disoccupazione non è applicabile ai disoccupati stagionali.
(2) Durante la sospensione dello stato di disoccupazione, la persona interessata non è considerata disoccupata. Al termine del rapporto di lavoro di cui al comma 1 ricomincia a decorrere l'anzianità di disoccupazione.
(3) La persona interessata alla determinazione dell'anzianità di disoccupazione può presentare all'Ufficio provinciale Servizio lavoro un'apposita richiesta entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e contestualmente al nuovo riconoscimento dello stato di disoccupazione.
(1) L'immediata disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca attiva di un’occupazione è condizione irrinunciabile per il riconoscimento dello stato di disoccupazione da parte dell'Ufficio provinciale Servizio lavoro. Il piano d'azione individuale fa riferimento all'immediata disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca attiva di un’occupazione da parte della persona interessata, tenuto conto delle seguenti condizioni di base:
(2) Le misure concordate nel piano d'azione individuale hanno lo scopo di trovare quanto prima possibile una nuova occupazione e di favorire lo sviluppo delle potenzialità professionali della persona interessata.
(3) Nei seguenti casi lo stato di disoccupazione può riconosciuto anche in assenza di immediata disponibilità al lavoro:
(1) Un'offerta di lavoro è congrua se, coerentemente con il patto di servizio e il piano individuale d'azione, presenta i seguenti requisiti:
(2) In casi appositamente motivati vanno considerate le condizioni di vita della singola persona per valutare la congruità dell'offerta di lavoro, ad esempio nel caso di persone in possesso dei requisiti previsti per il collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.
(1) La disponibilità allo svolgimento o alla ricerca di un’attività lavorativa esclusivamente part-time pari ad almeno il 50% rispetto all’orario full-time, dichiarata nel patto di servizio, può essere riconosciuta ai fini del riconoscimento dello stato di disoccupazione.
(1) Le necessità derivanti dall'assistenza ai figli propri o adottati e dall'assistenza a familiari bisognosi di cure devono essere indicate nel piano d'azione individuale e sono da tenere in considerazione nella verifica della disponibilità al lavoro e nella scelta delle offerte lavorative o formative.
(1) Le persone iscritte alla lista di collocamento obbligatorio presso l'Ufficio provinciale Servizio lavoro sono in stato di disoccupazione. Esse hanno inoltre diritto al collocamento mirato e all'assistenza ai sensi delle disposizioni vigenti.
(1) Le richieste di lavoro delle persone disoccupate sono pubblicate in Internet nella Borsa lavoro elettronica della Rete Civica dell’Alto Adige.
(1) È approvata la scheda anagrafica e professionale di cui all'allegato A).
(1) Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2013.
(1) Il decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2005, n. 1, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2013.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato A)