(1) I dispensari farmaceutici istituiti prima dell’entrata in vigore della presente legge cessano il servizio non appena le farmacie di cui all’articolo 2 iniziano a svolgere il loro esercizio nel comune interessato.
(2) Le persone di cui all’articolo 3, comma 2, che già gestiscono una farmacia sita nelle località ladine della provincia di Bolzano devono conseguire l’attestato di trilinguismo o le certificazioni dichiarate equipollenti, entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, pena la revoca della concessione.