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In vigore al: 14/03/2013

h) Decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2012, n. 311)
Riordino degli organi collegiali della Ripartizione provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio

1)
Pubblicato nel B.U. 25 settembre 2012, n. 39.

Art. 1 (Modifica del decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2007, n. 56, recante “Regolamento di esecuzione alla legge sulla tutela del paesaggio”)

(1)2)

2)
L'art. 1 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 11 ottobre 2012, n. 34.

Art. 2 (Diverse disposizioni su commissioni)

(1) Le funzioni di cui all’articolo 107, comma 29, della legge provinciale 13 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono espletate da una commissione nominata dalla Giunta provinciale, composta da un rappresentante della Ripartizione provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio, un rappresentante della Ripartizione provinciale Agricoltura e dal sindaco territorialmente competente, che la presiede. Le decisioni della commissione tengono luogo di ogni parere eventualmente previsto dai singoli vincoli paesaggistici in caso di trasferimento di un’azienda agricola. 3)

(2) La commissione provinciale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è composta dai seguenti membri: il Direttore della Ripartizione provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio, che la presiede, un altro rappresentante della Ripartizione provinciale predetta con funzioni di vicepresidente, un rappresentante della Ripartizione provinciale Foreste, un rappresentante della Ripartizione provinciale Agricoltura, il sindaco territorialmente competente, nonché un rappresentante della Ripartizione provinciale Beni culturali, se vengono trattati argomenti attinenti alla materia.

3)
L'art. 2, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 11 ottobre 2012, n. 34.

Art. 3 (Nuova denominazione)

(1) Le denominazioni “Ripartizione provinciale Natura e Paesaggio”, e “Ripartizione provinciale Urbanistica” e “Ripartizione provinciale Sviluppo del territorio” ovunque ricorrano nella legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, nei regolamenti attuativi di tale legge, nella legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e successive modifiche, nella legge provinciale 13 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nonché nei provvedimenti normativi a questa correlati, sono da intendersi come “Ripartizione provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio”.

Art 4 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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