In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 14/03/2013

Corte costituzionale - sentenza 21 marzo 2012, n. 72
Parificazione del rendiconto generale della Regione - pretesa della Corte dei conti di un controllo preventivo di legittimità dei regolamenti regionali - inammissibilità del ricorso

Ritenuto in fatto 1.— La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con ricorso depositato il 6 settembre 2011 (reg. confl. enti n. 10 del 2011), ha sollevato conflitto di attribuzione tra enti nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, affinché sia dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezioni riunite, adottare la decisione n. 36/CONTR/2011 del 30 giugno 2011, «nella parte in cui essa – pur dichiarando […] regolare il rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige per l’esercizio finanziario 2010 – ha escluso da tale dichiarazione i capitoli di spesa relativi all’esecuzione per l’anno 2010 di taluni regolamenti emanati con decreti del Presidente della Regione nel periodo 2006/2009, in quanto tali regolamenti non erano stati inviati al controllo preventivo di legittimità, omettendo così – ed in assenza di contraddittorio con la Regione – di svolgere la verifica di propria competenza, manifestando la pretesa dello Stato di sottoporre a controllo preventivo di legittimità i regolamenti regionali». La ricorrente, nel richiedere l’annullamento parziale della predetta decisione, deduce la violazione dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – in collegamento con l’art. 7 delle norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l’istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto) –, dell’art. 10, commi 1 e 2, del medesimo d.P.R. n. 305 del 1988, del principio di leale collaborazione e dell’art. 24, primo comma, della Costituzione.

2.— La ricorrente censura la predetta decisione della Corte dei conti sotto tre profili.

2.1.— In primo luogo, la Regione deduce l’inesistenza del potere rivendicato dalla Corte dei conti di sottoporre a controllo preventivo di legittimità i suddetti regolamenti regionali, in quanto tale potere, previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1988, come sostituito dal decreto legislativo 2 ottobre 1997, n. 385 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della Corte dei conti sugli atti della regione e delle province autonome), sarebbe divenuto inapplicabile in virtù dell’articolo 10 della legge cost. n. 3 del 2001, il quale prevede che «Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

2.2.— In secondo luogo, la difesa regionale lamenta la parziale omissione dell’esercizio della giurisdizione della Corte dei conti, in ragione del rifiuto di quest’ultima di esaminare le spese ordinate sulla base dei regolamenti della Regione non inviati al controllo di legittimità.

2.3.— In terzo luogo, la Regione autonoma sostiene che il giudizio di parificazione di cui alla citata decisione della Corte dei conti si è svolto in assenza di contraddittorio, poiché non risulta che sia stato dato un termine alla Regione stessa per replicare alla memoria, né che sia stato udito alcun rappresentante di questa.

3.— Con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte il 10 ottobre 2011, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

3.1.— Quanto all’inammissibilità, l’Avvocatura generale dello Stato eccepisce che la Regione avrebbe «fatto ricorso al conflitto di attribuzione in assenza dei necessari presupposti», poiché nella decisione impugnata non vi sarebbe alcuna rivendicazione da parte della Corte dei conti, che si è invece «limitata ad adottare una decisione che pacificamente le compete, vale a dire di esercitare il giudizio sulla regolarità del rendiconto regionale». Ad avviso della difesa statale, la ricorrente non farebbe altro che censurare in diritto la correttezza nel merito della decisione della Corte dei conti.

3.2.— Quanto al merito, si sostiene l’infondatezza del ricorso, sotto il profilo che l’intervenuta abrogazione espressa dell’art. 7 del d.P.R. n. 305 del 1988 ad opera dell’art. 1, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della Corte dei conti) dimostrerebbe che tale disposizione non era stata resa inoperante dall’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

3.3.— La difesa statale eccepisce l’infondatezza anche del secondo motivo del ricorso, sostenendo la legittimità del rifiuto della Corte dei conti di parificare le spese connesse ai regolamenti non sottoposti al suo controllo preventivo: in quanto «fondate su un titolo (il regolamento non preventivamente controllato), giuridicamente inefficace», esse costituirebbero spese irregolari, come tali non sottoponibili a rendiconto.

3.4.— Infine, l’Avvocatura generale dello Stato afferma che il contraddittorio non sarebbe stato omesso, come dimostrerebbe il fatto che la Regione ha potuto illustrare il rendiconto.

4.— Con memoria depositata l’8 febbraio 2012, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, oltre a ribadire gli argomenti prospettati nel ricorso, ha replicato alle considerazioni svolte dall’Avvocatura generale dello Stato.

4.1.— Con riguardo all’ammissibilità, la difesa regionale osserva che la motivazione prospettata dalla difesa dello Stato si riferisce solo al primo motivo del ricorso – l’inesistenza del potere della Corte dei conti di sottoporre a giudizio preventivo di legittimità –, ma non agli altri due, ovvero all’omessa parificazione e all’assenza di contraddittorio.

4.2.— Nel merito, la Regione riafferma che la Corte dei conti, adottando una deliberazione di parificazione parziale, ha manifestato la pretesa di esercitare sui regolamenti regionali un potere che non le spetta; che la Corte dei conti ha parzialmente omesso di esercitare la propria giurisdizione; che vi è stata una totale assenza di contraddittorio.

Considerato in diritto 1.— La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con ricorso depositato il 6 settembre 2011 (reg. confl. enti n. 10 del 2011), ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, affinché sia dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, sezioni riunite, «adottare la decisione n. 36/CONTR/2011 del 30 giugno 2011, che ha dichiarato regolare il rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige per l’esercizio finanziario 2010, ad esclusione dei capitoli di spesa relativi all’esecuzione dei regolamenti emanati con decreti del Presidente della Regione nel periodo 2006/2009 e non inviati al controllo preventivo di legittimità, così manifestando la pretesa dello Stato di sottoporre a controllo preventivo di legittimità i regolamenti regionali, ed omettendo – ed in assenza di contraddittorio con la Regione – di svolgere la verifica di propria competenza. La ricorrente ha conseguentemente richiesto di annullare la predetta decisione, nella parte in cui esclude i capitoli di spesa relativi all’esecuzione dei regolamenti emanati con decreti del Presidente della Regione nel periodo 2006/2009 e non inviati al controllo preventivo di legittimità».

2.— Il ricorso è inammissibile sotto tutti e tre i profili di censura prospettati dalla Regione autonoma.

2.1.— La ricorrente, innanzitutto, sostiene che la Corte dei conti, con la decisione n. 36/CONTR/2011 del 30 giugno 2011, avrebbe illegittimamente rivendicato il potere di esercitare il controllo di legittimità preventiva sugli atti della Regione.

La Corte dei conti, però, aveva già rivendicato a sé tale potere con precedenti atti, tra cui la nota dell’11 maggio 2011, prot. 0000670, e la lettera del 24 giugno 2011, prot. 0000754. Con la prima, essa ha richiesto la trasmissione di due regolamenti della Regione autonoma emanati con decreti del Presidente della Regione n. 2/L e n. 3/L del 12 aprile 2011, in modo da poter esercitare il controllo preventivo di legittimità; con la seconda, ha comunicato alla Regione di aver convocato l’adunanza della sezione di controllo per deliberare sulla opposizione dell’ente regionale all’invio dei due regolamenti per il controllo preventivo di legittimità.

La decisione con cui la Corte dei conti ha escluso dalla dichiarazione di regolarità i capitoli di spesa relativi all’esecuzione per l’anno 2010 dei decreti del presidente della Regione non inviati al controllo preventivo di legittimità consegue alla nota dell’11 maggio – non a caso richiamata dalla Relazione sul rendiconto generale che accompagna la decisione impugnata n. 36/CONTR/2011 – e alla lettera del 24 giugno 2011, entrambe non impugnate dalla Regione. Con il ricorso relativo alla decisione n. 36/CONTR/2011 del 30 giugno 2011, la Regione censura in realtà i precedenti atti con cui la Corte dei conti ha rivendicato il potere di esercitare il controllo preventivo di legittimità e tenta così «in modo surrettizio, di contestare giudizialmente l’atto […] per il quale è già inutilmente spirato il termine» entro cui il ricorso doveva essere presentato (sentenza n. 369 del 2010).

Il ricorso, depositato il 6 settembre 2011, è dunque inammissibile perché proposto oltre il termine decadenziale di sessanta giorni di cui all’art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 – che decorre dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall’avvenuta conoscenza dell’atto con il quale è stata manifestata la volontà di ledere l’altrui competenza (sentenza n. 84 del 1976) – e il conflitto con esso sollevato difetta «degli essenziali requisiti dell’originarietà e dell’attualità» in quanto si riferisce a un atto – la decisione n. 36/CONTR/2011 del 30 giugno 2011 – che conferma e attua il contenuto di precedenti atti, non impugnati, con i quali era stata già rivendicata la competenza contestata (sentenza n. 206 del 1975).

2.2.— La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, inoltre, sostiene che la parziale parificazione del rendiconto da parte della Corte dei conti si tradurrebbe in un atto concretamente lesivo per essa quale omesso esercizio di giurisdizione.

In via preliminare, occorre osservare che la pronuncia avente per oggetto il rendiconto delle Regioni a statuto speciale «non si differenzia dal giudizio sul rendiconto generale dello Stato» (sentenza n. 121 del 1966). La funzione di tale decisione consiste, secondo quanto disposto dall’art. 39 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), nel verificare se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dei conti; se le spese ordinate e pagate durante l’esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte stessa; nonché nell’accertare i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate agli atti di impegno e alle scritture. Alla decisione della Corte dei conti, fa séguito l’approvazione del rendiconto annuale da parte dell’organo legislativo, che non può «significare ingerenza nell’opera di riscontro giuridico espletata dalla Corte dei conti» e costituisce esercizio di «autonoma funzione politica» (sentenza n. 121 del 1966).

Con riguardo al rendiconto, quindi, le sfere di competenza della Regione e della Corte dei conti si presentano distinte e non confliggenti. Né può dirsi che l’esercizio dell’attività di un organo di rilevanza costituzionale dotato di indipendenza possa essere suscettibile di invadere la sfera di attività della Regione, se – come nel caso – si accompagna a «osservazioni intorno al modo con cui l’amministrazione interessata si è conformata alle leggi e suggerisce le variazioni o le riforme che ritenga opportuno» (art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 305 del 1988). Ne discende l’inidoneità «a ledere le attribuzioni costituzionalmente garantite della ricorrente e l’inesistenza dell’interesse a ricorrere» (sentenza n. 137 del 1988).

In conclusione, non si può ritenere che la parziale parificazione del rendiconto da parte della Corte dei conti rappresenti un atto concretamente lesivo per la Regione e, di conseguenza, il ricorso è inammissibile anche sotto questo secondo profilo.

2.3.— La difesa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, infine, afferma che la delibera della Corte dei conti n. 36/CONTR/2011 violerebbe il principio di leale collaborazione e l’art. 24 Cost., in quanto non sarebbe stato garantito il contraddittorio nel giudizio di parificazione.

Questa Corte, pur ammettendo che il conflitto intersoggettivo possa riguardare atti giurisdizionali (sentenza n. 195 del 2007), ha stabilito che esso non può risolversi in un improprio strumento di sindacato del modo di esercizio della funzione giurisdizionale (sentenza n. 276 del 2003). In particolare, gli atti giurisdizionali «sono suscettibili di essere posti a base di un conflitto di attribuzione tra enti (oltre che tra poteri dello Stato) solo quando sia radicalmente contestata la riconducibilità dell’atto che determina il conflitto alla funzione giurisdizionale, ovvero sia messa in questione l’esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del soggetto ricorrente» (sentenza n. 130 del 2009). In questo caso, la Regione non contesta l’esistenza del potere della Corte dei conti di sottoporre a parificazione il rendiconto regionale, ma il modo in cui tale potere è stato esercitato. Nel rilevare l’assenza di contraddittorio (ma anche la parificazione parziale, eccepita quale secondo motivo del ricorso), la ricorrente mira a utilizzare il conflitto tra enti quale mezzo improprio di censura dell’esercizio della funzione giurisdizionale e a trasformare il giudizio presso questa Corte «in un nuovo grado di giurisdizione avente portata tendenzialmente generale» (sentenza n. 27 del 1999).

Il ricorso è, quindi, inammissibile anche sotto questo terzo profilo.

3.— In conclusione, il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, nei confronti dello Stato, e per esso della Corte dei conti, è inammissibile con riferimento a tutti e tre i profili di censura prospettati dalla ricorrente.

 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione (reg. confl. enti n. 10 del 2011) promosso dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, nei confronti dello Stato, e per esso della Corte dei conti, in relazione alla decisione n. 36/CONTR/2011 del 30 giugno 2011 della Corte dei conti, sezioni riunite, resa nel giudizio sul rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l’esercizio finanziario 2010.

 

 

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 20
ActionActionb) Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 aprile 1977, n. 18
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 16 febbraio 1980, n. 4
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 28
ActionActionf) Legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13 
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 1987, n. 33 —
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 agosto 1989, n. 19
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 2002, n. 2
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2003, n. 15
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 agosto 2004, n. 27
ActionActionl) Legge provinciale 8 marzo 2010 , n. 5
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2012, n. 6
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Parere della Consulta)
ActionActionArt. 3 (Numero legale)
ActionActionArt. 4 (Abrogazione)
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActiona) Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6 
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. 38
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7
ActionActionArt. 8-9.   
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1977, n. 30
ActionActiond) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 39
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1999, n. 69
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 2000, n. 50
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 aprile 2003, n. 9
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45
ActionActioni) Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 11 giugno 2007, n. 35
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2012, n. 29
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionA Masi chiusi
ActionActionB Interventi a favore dell' agricoltura
ActionActionC Bonifica e ricomposizione fondiaria
ActionActionD Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
ActionActionE Zootecnia
ActionActionF Igiene dei prodotti alimentari
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 24 ottobre 1978, n. 55
ActionActionb) Legge provinciale 30 marzo 1988, n. 12
ActionActionc) Legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10 
ActionActiond) Legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1 
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1979, n. 14
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 2003, n. 3
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 7 aprile 2003, n. 10
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 maggio 2003, n. 18
ActionActionh) Legge provinciale 16 novembre 2006, n. 13
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22 
ActionActionj) Legge provinciale 16 giugno 2010 , n. 8
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10
ActionActionArt. 1 ( Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 ( Definizioni)
ActionActionArt. 3 ( Denuncia di inizio attività)
ActionActionArt. 4 ( Requisiti dei locali e del materiale ai fini della lavorazione dei prodotti alimentari)
ActionActionArt. 5 ( Vendita di prodotti agricoli)
ActionActionArt. 6 ( Attività di lavorazione e altre attività nei mercati contadini)
ActionActionArt. 7 ( Disposizioni particolari per la vendita)
ActionActionArt. 8 ( Autocontrollo)
ActionActionArt. 9 ( Vigilanza)
ActionActionArt. 10 ( Disposizione transitoria)
ActionActionArt. 11 ( Abrogazione di norme)
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction Delibera 23 gennaio 2012, n. 75
ActionAction Delibera 9 gennaio 2012, n. 18
ActionAction Delibera 23 gennaio 2012, n. 110
ActionAction Delibera 6 febbraio 2012, n. 164
ActionAction Delibera 6 febbraio 2012, n. 194
ActionAction Delibera 13 febbraio 2012, n. 203
ActionAction Delibera 27 febbraio 2012, n. 288
ActionAction Delibera 5 marzo 2012, n. 326
ActionAction Delibera 12 marzo 2012, n. 341
ActionAction Delibera 19 marzo 2012, n. 385
ActionAction Delibera 19 marzo 2012, n. 409
ActionAction Delibera 26 marzo 2012, n. 428
ActionAction Delibera 26 marzo 2012, n. 474
ActionAction Delibera 7 maggio 2012, n. 630
ActionAction Delibera 14 maggio 2012, n. 690
ActionAction Delibera 21 maggio 2012, n. 762
ActionAction Delibera 29 maggio 2012, n. 794
ActionAction Delibera 29 maggio 2012, n. 798
ActionAction Delibera 4 giugno 2012, n. 819
ActionAction Delibera 4 giugno 2012, n. 823
ActionAction Delibera 25 giugno 2012, n. 925
ActionAction Delibera 2 luglio 2012, n. 999
ActionAction Delibera 2 luglio 2012, n. 1008
ActionAction Delibera 9 luglio 2012, n. 1066
ActionAction Delibera 16 luglio 2012, n. 1113
ActionAction Delibera 16 luglio 2012, n. 1114
ActionAction Delibera 23 luglio 2012, n. 1134
ActionAction Delibera 23 luglio 2012, n. 1135
ActionAction Delibera 23 luglio 2012, n. 1141
ActionAction Delibera 17 agosto 2012, n. 1214
ActionAction Delibera 27 agosto 2012, n. 1220
ActionAction Delibera 27 agosto 2012, n. 1250
ActionAction Delibera 27 agosto 2012, n. 1283
ActionAction Delibera 3 settembre 2012, n. 1299
ActionAction Delibera 10 settembre 2012, n. 1324
ActionAction Delibera 10 settembre 2012, n. 1361
ActionAction Delibera 17 settembre 2012, n. 1397
ActionAction Delibera 17 settembre 2012, n. 1406
ActionAction Delibera 24 settembre 2012, n. 1426
ActionAction Delibera 24 settembre 2012, n. 1427
ActionAction Delibera 24 settembre 2012, n. 1435
ActionAction Delibera 1 ottobre 2012, n. 1456
ActionAction Delibera 22 ottobre 2012, n. 1541
ActionAction Delibera 29 ottobre 2012, n. 1608
ActionAction Delibera 29 ottobre 2012, n. 1611
ActionAction Delibera 29 ottobre 2012, n. 1612
ActionAction Delibera 29 ottobre 2012, n. 1613
ActionAction Delibera 26 novembre 2012, n. 1757
ActionAction Delibera 26 novembre 2012, n. 1758
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1768
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1798
ActionActionAllegato
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1802
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1814
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1816
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1817
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1820
ActionAction Delibera 10 dicembre 2012, n. 1864
ActionAction Delibera 17 dicembre 2012, n. 1904
ActionAction Delibera 17 dicembre 2012, n. 1925
ActionAction Delibera 27 dicembre 2012, n. 1983
ActionAction Delibera 27 dicembre 2012, n. 2019
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 9 gennaio 2012, n. 2
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 9 gennaio 2012, n. 3
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 9 gennaio 2012, n. 4
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 11 gennaio 2012, n. 9
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 21 marzo 2012, n. 72
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 21 marzo 2012, n. 74
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 21 maggio 2012, n. 136
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 23 maggio 2012, n. 142
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 2 luglio 2012, n. 178
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 4 luglio 2012, n. 183
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 17 luglio 2012, n. 202
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 17 luglio 2012, n. 203
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 18 luglio 2012, n. 207
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 22 ottobre 2012, n. 238
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 3 dicembre 2012, n. 275
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico