1. Il Consiglio della Fondazione provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione per il perseguimento delle finalità statutarie.
2. Al Consiglio della Fondazione compete in particolare:
a) la nomina ossia la revoca del direttore o della direttrice;
b) approvare il programma dettagliato dell’attività annuale e la relazione sull’attività;
c) approvare il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;
d) approvare gli incarichi ai comitati tecnici di cui all’articolo 13;
e) deliberare l’accettazione di donazioni ed eredità;
f) deliberare la costituzione in giudizio e la conciliazione o transazione delle liti;
g) ratificare formalmente tutti i provvedimenti d’urgenza adottati dal o dalla Presidente;
h) approvare il regolamento interno generale e le relative modifiche;
i) approvare eventuali iniziative e progetti per il perseguimento delle finalità della Fondazione, su parere del comitato o dei comitati tecnici, ai sensi dell’articolo 13;
j) approvare la nomina del revisore dei conti e, fermo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 12, fissare l’indennità mensile spettante per questa funzione;
k) deliberare l’assunzione o la revoca di proprio personale, salvo quanto disposto dal comma 2, dell’articolo 14;
l) approvare il regolamento di servizio.
3. Il Consiglio della Fondazione può delegare parte delle proprie competenza di amministrazione ordinaria e straordinaria al Presidente ossia al Vice-Presidente ossia al direttore, con esclusione delle competenze previste dal comma 2, lettera a), b), c), d), e),f), g), h),i) e j), che sono espressamente riservate al Consiglio della Fondazione.
In caso di assunzioni ossia revoca del personale da parte del presidente ossia del vice-presidente ossia del direttore, il Consiglio della Fondazione nella prossima riunione deve ratificare la delibera.
L’assunzione e la revoca del direttore è comunque nella esclusiva competenza del Consiglio della Fondazione.