Pubblicata nel B.U. 18 marzo 1986, n. 12.
Sostituisce il 1° comma dell'art. 47 della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.
Sostituisce il II° comma dell'art. 44 della L.P. 3 luglio 1959, n. 6.
Abrogato dall'art. 27 della L.P. 3 ottobre 1991, n. 27.
(1) Il personale addetto alle scuole materne e quello addetto alla formazione professionale è collocato a riposo con effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico successivo alla data di compimento dei limiti massimi di età ovvero di servizio.
(2) Le dimissioni volontarie presentate dal personale contemplato al primo comma decorrono di regola dalla data indicata nel medesimo.
(3) Il collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, ha luogo - per il personale contemplato dal presente articolo - di regola, con effetto dalla data di cui al primo comma.
(4) Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti di quel personale provinciale, da individuare con regolamento di esecuzione, addetto ai servizi connessi alla vita scolastica, che per la loro peculiarità esigono una tale regolamentazione. Detto regolamento fissa anche la data di decorrenza dei relativi provvedimenti in relazione alle esigenze dei servizi.
(1) Ai telefonisti ciechi è attribuita l'indennità di mansione spettante in base alle norme in vigore al corrispondente personale in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. L'indennità viene corrisposta dal 1° luglio 1978.
Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.
(1) Agli impieghi di ruolo e non di ruolo previsti dalla legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, per le scuole materne di lingua tedesca ed italiana possono accedere anche le insegnanti di scuola materna appartenenti al gruppo linguistico ladino in possesso del diploma rilasciato da una scuola magistrale nella quale l'insegnamento è impartito nella stessa lingua in cui dovranno svolgere la loro attività.
Abrogato dall'art. 4 della L.P. 19 marzo 1991, n. 6.
(1) Ai dipendenti della Provincia che cessano dal servizio viene liquidato un anticipo sull'indennità di buona uscita pari al 60% della spettanza presunta.
(2) La liquidazione del predetto anticipo è disposta con decreto del direttore dell'Ufficio previdenza sociale e pensioni da inviare alla Corte dei conti per la registrazione unitamente al mandato di pagamento.
(3) La relativa spesa fa carico al bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario sugli appositi capitoli per il pagamento dell'indennità di buona uscita.
(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuo speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.