Pubblicata nel B.U. 28 giugno 1983, n. 33.
(1) Le Aziende speciali unità sanitarie locali possono stipulare tra di loro oppure con altre aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti o cliniche universitarie, convenzioni di durata annuale, rinnovabili, per reperire, a prescindere dall'attivazione delle procedure concorsuali, personale medico o delle altre professionalità sanitarie del secondo livello dirigenziale da preporre alla direzione di divisioni o servizi sanitari di nuova istituzione o di elevato livello specialistico.3)
L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 1 della L.P. 20 maggio 1999, n. 3.