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In vigore al: 25/02/2013

76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 1911)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)

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1)

Pubblicata nel Suppl. ord. 243 alla G.U. 30 dicembre 2009, n. 302.

Art. 2 (Disposizioni diverse)

(1 – 105)3)

(106) Le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 del Testo unico delle leggi costituzionali conernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

(107) A decorrere dal 1° gennaio 2010 al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)  sono abrogati la lettera d) del comma 2 dell’articolo 69, la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell’articolo 75, nonché l’articolo 78;
  • b)  4)
  • c)  5)
  • d)  6)
  • e)  7)
  • f)  7)
  • g)  8)
  • h)  9)
  • i)  10)
  • l)  11)
  • m)  12)

(108) Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione e le province autonome.

(109) A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti.

(110) A decorrere dal 1° gennaio 2010, il contributo di cui all’articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell’imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

(111) In applicazione dell’articolo 75bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotto dal comma 107, lettera g), del presente articolo, l’imposta sulle assicurazioni, esclusa quella per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è attribuita sulla base della distribuzione provinciale dei premi, contabilizzati dalle imprese di assicurazione e accertati dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

(112) L’onere a carico dello Stato per il rimborso delle funzioni delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche è stabilito nell’importo di 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia autonoma per gli anni 2003 e successivi ed è erogato nella stessa misura annua a decorrere dal 2010.

(113) Il rimborso dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per l’esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, per gli anni 2010 e successivi è determinato e corrisposto in 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010. Le spettanze relative agli anni dal 2000 al 2005 sono determinate nell’importo già concordato e quelle per gli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l’anno 2010. Tali spettanze arretrate a tutto l’anno 2009 sono corrisposte nell’importo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010.

(114) Resta ferma la corresponsione, con cadenza annuale dall’anno 2010, delle quote variabili maturate, ai sensi dell’articolo 78 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e relative norme di attuazione, sino a tutto l’anno 2009. Le quote maturate sino all’anno 2005 sono definite entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le quote relative agli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l’anno 2010.

(115) Alle comunità costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si applica la disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

(116) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le norme di attuazione necessarie a seguito delle modificazioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, introdotto dalla presente legge.

(117) Secondo quanto previsto dall’articolo 79, comma 1, lettera c) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 107, lettera h) del presente articolo, le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l’integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due province autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario determinato in 40 milioni di euro.

(118) Ai fini dell’attuazione del comma 117 è istituito un organismo di indirizzo composto da:

  1. due rappresentanti del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, su indicazione del Ministro stesso;
  2. un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni;
  3. un rappresentante del Ministro dell’interno;
  4. un rappresentante della provincia autonoma di Trento;
  5. un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano;
  6. un rappresentante per ciascuna delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 117.

(119) L’organismo di indirizzo di cui al comma 118 stabilisce gli indirizzi per la valutazione e l’approvazione dei progetti di cui al comma 117.

(120) Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro dell’interno, previo parere delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 117 e d’intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a:

  • a)  stabilire i criteri in base ai quali possono concorrere al finanziamento, presentando i progetti di cui al comma 117, oltre ai singoli comuni confinanti, anche forme associative tra più comuni confinanti e tra comuni confinanti e comuni ad essi contigui territorialmente;
  • b)  stabilire i criteri di ripartizione dei finanziamenti con riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di integrazione e tra i diversi ambiti territoriali;
  • c)  disciplinare le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • d)  nominare i membri dell’organismo di indirizzo di cui al comma 118, sulla base delle designazioni presentate da ciascuno dei soggetti ed organi rappresentati;
  • e)  disciplinare l’organizzazione e il funzionamento dell’organismo di indirizzo di cui al comma 118, in modo da garantire il carattere cooperativo delle decisioni;
  • f)  determinare le tipologie dei progetti di cui al comma 117, nonché le modalità e i termini per la presentazione degli stessi;
  • g)  stabilire i requisiti di ammissibilità dei progetti, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
  • h)  stabilire i criteri di valutazione dei progetti;
  • i)  stabilire i criteri e le modalità di verifica della regolare attuazione degli interventi previsti da ciascun progetto ammesso al finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da essi perseguiti;
  • l)  disciplinare il funzionamento di appositi organi, che approvano annualmente i progetti e determinano i finanziamenti da parte delle province autonome spettanti a ciascuno di essi, sulla base degli indirizzi stabiliti dall’organismo di cui al comma 118; i suddetti organi sono composti in modo paritetico da rappresentanti delle province interessate e dello Stato.

(121) Ai componenti dell’organismo di gestione di cui al comma 118 non spetta alcun compenso. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti ed organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(122) Nel rispetto dell’articolo 33 della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione statale, la Provincia autonoma di Trento esercita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le funzioni, delegate alla medesima provincia autonoma a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative all’università degli studi di Trento, compreso il relativo finanziamento. L’onere per l’esercizio delle predette funzioni rimane a carico della provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.

(123) La provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo, assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Libera università di Bolzano, i costi di funzionamento del conservatorio “Claudio Monteverdi” di Bolzano, quelli relativi al servizio di spedizione e recapito postale nell’ambito del territorio provinciale ed al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale, nonché gli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo, la regione Trentino–AltoAdige/Südtirol, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.

(124) Sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell’INPS sulla base di accordi con quest’ultimo. Le predette province autonome possono regolare la materia sulla base dei principi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L’onere per l’esercizio delle predette funzioni rimane a carico della provincia secondo quanto previsto dalla lettera c del comma 1 dell’articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.

(125) Fino all’emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l’esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l’assunzione degli oneri a carico delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, secondo quanto previsto dalla lettera c del comma 1 dell’articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come sostituito dal comma 107, lettera h) del presente articolo.

(126) Le maggiori entrate e le minori spese derivanti dall'attuazione die commi da 105 a 125 affluiscono al fondo di cui al comma 250, con le medesime modalità ivi previste.

(127 – 252)13)

(253) La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

3)

Omissis

4)

Modifica l'art. 69 dello Statuto di autonomia.

5)

Modifica l'art. 73 dello Statuto di autonomia.

6)

Sostituisce l'art. 74 dello Statuto di autonomia.

7)

Modifica l'art. 75 dello Statuto di autonomia.

8)

Inserisce nello Statuto di autonomia l'art. 75/bis.

9)

Sostituisce l'art. 79 dello Statuto di autonomia.

10)

Integra l'art. 80 dello Statuto di autonomia.

11)

Sostituisce l'art. 82 dello Statuto di autonomia.

12)

Integra l'art. 83 dello Statuto di autonomia.

13)

Omissis

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