(1) Le linee ferroviarie secondarie, gestite dall'Ente ferrovie dello Stato, dichiarate non più utili dal Ministro dei trasporti alla integrazione della rete primaria nazionale, sono trasferite alla provincia nel cui territorio si svolgono. Sono comunque trasferiti alla provincia autonoma di Bolzano i beni immobili della linea ferroviaria Merano-Malles già di proprietà della Südbahn Aktiengesellschaft, ad eccezione dei beni già intavolati alla ferrovie dello Stato S.p.a. entro il 31 ottobre 2000. Il trasferimento è effettuato ai sensi e nei termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115e successive modificazioni.3)
(2) La normativa provinciale in materia di sicurezza dei trasporti ferrotranviari e filotranviari deve fare comunque salve le prescrizioni tecniche contenute nella normativa statale.4)
(2/bis) Le province, per l'esercizio della funzione amministrativa nella materia di cui al comma 1, possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 10, dei competenti organi dello Stato, sulla base di apposita convenzione.4)
(2/ter) Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 2, le funzioni amministrative in materia di sicurezza continuano ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato.4)
(3) L'esercizio delle attribuzioni in materia di linee ferroviarie in concessione rimane di competenza dello Stato fino al 31 dicembre 1988.
(4) Conseguentemente restano a carico dello Stato gli interventi integrativi previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297, e successive modificazioni, per il ripianamento dei deficit di gestione delle società concessionarie relativi agli esercizi fino alla data di cui al comma 3, anche se disposti successivamente a tale data; restano anche a carico dello Stato gli interventi previsti dall'articolo 10 della legge medesima limitatamente a quelli disposti fino alla stessa data. Restano altresì a carico dello Stato gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per investimeni ferroviari.5)
(5) Previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato, i servizi in atto esercitati dalla gestione governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda vengono trasferiti, per la parte di competenza, alla Provincia di Trento, la quale provvederà all'esercizio delle relative funzioni amministrative mediante intesa con le altre regioni interessate, ovvero mediante gestione comune anche in forma consortile.