(1) Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, concernenti le materie di cui al presente decreto già spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato e alla regione in ordine agli enti ed alle istituzioni ed organizzazioni locali operanti nelle province.
(1/bis) È delegata alle Province la definizione dei ricorsi amministrativi concernenti atti e provvedimenti delle province medesime, relativi alle funzioni ad esse trasferite o delegate ai sensi del presente decreto.13)
(1/ter) È delegata altresì alle medesime province la definizione dei ricorsi previsti dal Codice della Strada:
- avverso il giudizio delle commissioni mediche locali istituite dalle province, concernente l'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici previsti per il conseguimento della patente di guida o in relazione alla sua revisione, revoca o sospensione;
- avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della patente di guida adottati dagli uffici delle province. 13)
(1/quater) Ove il ricorso riguardi l'accertamento del possesso dei requisiti fisici o psichici previsti dal Codice della Strada per il conseguimento o il mantenimento della patente di guida ovvero provvedimenti aventi quale presupposto l'accertamento medesimo, il competente organo provinciale decide sentita una specifica commissione medica costituita presso la provincia.13)
(1/quinquies) Le disposizioni di cui ai due precedenti commi hanno effetto dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale che disciplina la costituzione e il funzionamento della commissione medica di cui al precedente comma.13)
(2) In caso di soppressione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto, la legge provinciale regolerà lo stato del personale, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita, nonché la situazione del patrimonio.