(1) In corrispondenza delle competenze trasferite alle Province di Trento e di Bolzano in materia di comunicazioni e trasporti a termini del comma 2 dell'articolo 1, le province stesse succedono nell'ambito dei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 68 del decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, nei beni e nei diritti di natura immobiliare dello Stato.
(2) In particolare le province succedono nei beni e nei diritti di cui al comma 1 connessi all'esercizio di linee ferroviarie in concessione, ancorchè svolto mediante servizi automobilistici sostitutivi, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(3) Ai fini del comma 1, per quanto concerne la individuazione dei beni connessi con i servizi di comunicazione aerea si fa riferimento alle determinazioni adottate dal comitato interministeriale previsto dall'articolo 15 della legge 30 gennaio 1963, n. 141.