(1) Il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento decide sui ricorsi contro atti e provvedimenti emessi:
- dagli organi della pubblica amministrazione, aventi sede nella provincia di Trento, con esclusione degli atti e provvedimenti la cui efficacia è limitata al territorio della provincia di Bolzano;
- dagli organi della pubblica amministrazione, non aventi sede nella provincia di Trento, la cui efficacia è limitata al territorio della provincia medesima;
(2) La sezione autonoma di Bolzano, oltre che nelle materie attribuite dallo statuto alla sua competenza inderogabile, decide sui ricorsi contro atti e provvedimenti emessi:
- dagli organi della pubblica amministrazione, aventi sede nella provincia di Bolzano, con esclusione degli atti e provvedimenti la cui efficacia è limitata al territorio della provincia di Trento;
- dagli organi della pubblica amministrazione, non aventi sede nella provincia di Bolzano, la cui efficacia è limitata al territorio della provincia medesima.
(3) I conflitti di competenza tra il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano sono decisi dal Consiglio di Stato.
(4) Ferma restando la competenza prevista nell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per gli atti aventi efficacia sull'intero territorio della regione Trentino-Alto Adige la competenza del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ovvero della sezione autonoma di Bolzano si determina sulla base della prevalenza degli effetti dell'atto o provvedimento nell'ambito del territorio dell'una o dell'altra provincia.
(5) Il ricorso proposto contro atti o provvedimenti aventi efficacia nell'intero territorio regionale deve essere notificato ai Presidenti della Giunta provinciale di Trento e di Bolzano, che, al pari degli altri soggetti cui il ricorso stesso è notificato e di ogni altro interveniente, possono eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento al criterio della prevalenza dell'efficacia dell'atto.
(6) Il presidente del tribunale o della sezione autonoma investito del ricorso, previa pronuncia sull'eventuale domanda di sospensiva del provvedimento impugnato, sospende il giudizio dandone comunicazione alle parti e trasmette tempestivamente il fascicolo al Consiglio di Stato, che decide non oltre trenta giorni dal ricevimento degli atti.
(7) Le parti possono presentare memorie illustrative entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
(8) La decisione del Consiglio di Stato e il relativo fascicolo sono trasmessi entro i successivi dieci giorni dalla pronuncia alla segreteria dell'organo giurisdizionale dichiarato competente, che ne dà comunicazione alle parti costituite.
(9) La segreteria del Consiglio di Stato dà notizia della trasmissione del fascicolo all'organo giurisdizionale che aveva disposto la sospensione del giudizio, qualora lo stesso non sia stato dichiarato competente a conoscere il merito del ricorso.