(1) Nella commissione regionale per la mano d'opera agricola, prevista dall'articolo 2 del decreto- legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, il rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il rappresentante degli enti di sviluppo sono sostituiti da un rappresentante della provincia di Trento e da uno della provincia di Bolzano.
(2) Per la composizione della commissione di cui al precedente comma e di quella della provincia di Bolzano di cui all'articolo 4 del decreto- legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, si applica l'articolo 6 del presente decreto.
(3) Nelle commissioni costituite presso le sedi di Trento e di Bolzano dell' I.N.P.S., competenti, a norma dell'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, a deliberare il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli, il funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è sostituito da un rappresentante della rispettiva provincia autonoma.