(1) La regione è rappresentata negli organi amministrativi collegiali locali degli istituti e degli enti nazionali che esplicano attività nel settore del precedente articolo 1 nonché negli organi collegiali di amministrazione degli enti e degli istituti pubblici che operano nello stesso settore esclusivamente nell'ambito del territorio regionale.
(2) A tal fine la regione designa un proprio rappresentante in quegli organi collegiali nei quali non sia già stabilita una propria rappresentanza.
(3) Negli organi di cui al primo comma aventi competenza esclusivamente nell'ambito provinciale il rappresentante della regione è designato su proposta della provincia interessata.