(1) Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, aderenti alla confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei lavoratori stessi, sono estesi, in ordine alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali e comunque in ordine all'esercizio di tutte le attività sindacali, comprese quelle di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni, i diritti riconosciuti da norme di legge alle Associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
(2) Alle associazioni e alla confederazione di cui al primo comma è altresì esteso il diritto alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica amministrazione e degli enti costituiti per la tutela dei loro interessi, nell'ambito provinciale o aventi competenza regionale.
(3) La maggiore rappresentatività della confederazione di cui al primo comma è accertata dal Consiglio provinciale. Il relativo provvedimento è impugnabile dinanzi alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale amministrativo regionale.3)
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Art. 5/bis (Associazioni sindacali nella provincia di Bolzano)
(1) Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, sono estesi i diritti e le prerogative riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.