Pubblicato nella G.U. 16 novembre 1973, n. 296.
(1) Gli attestati di qualifica rilasciati nelle province di Trento e Bolzano, al termine di corsi di addestramento o formazione professionale da esse autorizzati, hanno la stessa validità degli attestati rilasciati a norma della legislazione statale.
(2) I presupposti per il rilascio degli attestati di qualifica saranno stabiliti con legge provinciale in relazione alla potestà, legislativa riconosciuta alle Province ai sensi dell'articolo 9, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
(3) Le province autonome possono attivare e gestire corsi di studio orientati al conseguimento della formazione richiesta da specifiche aree professionali. Gli attestati rilasciati al termine di tali corsi abilitano all'esercizio di un'attività professionale in corrispondenza alle norme comunitarie. 2)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267; vedi l'art. 11/ter del D. L. 21 aprile 1995, n. 120:
Art. 11/ter
(1) Ai fini dell'iscrizione negli albi professionali, gli attestati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, sono equiparati ai diplomi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341.